ARTICOLIDALLA CONSULTA

Relazione annuale dei lavori della Corte Costituzionale nel 2018: la relazione del Presidente Lattanzi.

Segnaliamo la pubblicazione, sul sito della Corte Costituzionale, della relazione annuale sugli indirizzi della giurisprudenza della Corte nell’anno 2018, che è stata presentata nella riunione straordinaria del 21 marzo 2019.

Nel corso della relazione, il Presidente Giorgio Lattanzi ha toccato, tra i tanti temi, anche quello del rapporto tra Corte Costituzionale e Legislatore: se a quest’ultimo spetta «il dovere di farsi carico, nel rispetto delle garanzie, di rendere vivo il disegno costituzionale», sulla Corte ricade il compito di «offrire un’indefettibile tutela, non solo quando sono state prodotte disposizioni costituzionalmente illegittime, ma anche quando la Costituzione impone un obbligo di normare, con più o meno ampia discrezionalità, uno o più settori della vita sociale, dai quali la legge si è indebitamente ritratta».

Nell’ambito di tale rapporto – nel quale la Corte si mostra oggi più restia «a dichiarare l’inammissibilità di una questione quando dopo la pronuncia di illegittimità costituzionale sarebbe stata necessaria un’ulteriore attività legislativa “di chiusura”» – «torna frequentemente a riproporsi l’alternativa tra soluzioni di inammissibilità che preservano la discrezionalità legislativa, ma lasciano insoddisfatti interessi costituzionali meritevoli di tutela, e pronunce di accoglimento che, sacrificando tale discrezionalità, offrono tutela a questi ultimi, ma perturbano l’ordinamento, fino a lasciarlo privo di una compiuta disciplina legislativa che la Corte non ha né titolo né mezzi per somministrare».

Questo è quello che si è verificato nel cd. caso Cappato, nell’ambito del quale – ha affermato il Presidente – è stata adottata una «nuova tecnica decisoria, che qualificherei di “incostituzionalità prospettata”; con tale ordinanza la Corte ha ravvisato la criticità costituzionale dell’art. 580 del codice penale, nella parte in cui incrimina chi agevola il suicidio del malato irreversibile e sofferente che, liberamente e consapevolmente, rifiuta cure mediche, necessarie alla sopravvivenza, contrarie al suo senso di dignità. Al contempo però ha considerato che la regolamentazione delle condizioni e dei modi di esercizio del diritto a sottrarsi in modo definitivo alla terapia con l’aiuto materiale di terze persone fosse da un lato costituzionalmente necessaria, e dall’altro esorbitante dal campo decisorio della Corte, e invece di pertinenza del legislatore».

«Al fine di adempiere al dovere di eliminare disposizioni incostituzionali preservando la discrezionalità legislativa – si legge nella Relazione – la Corte ha rinviato la trattazione della questione di circa un anno, nel contempo offrendo ampia motivazione sulle ragioni per le quali ha ritenuto profilarsi l’incostituzionalità della norma impugnata. Con l’ordinanza Cappato la Corte ha inteso evidentemente riconoscere il primato delle Camere nel definire dettagliatamente la regolamentazione della fattispecie in questione, perciò confido fortemente che il Parlamento dia seguito a questa nuova forma di collaborazione, nel processo di attuazione della Costituzione, e non perda l’occasione di esercitare lo spazio di sovranità che gli compete. Il successo della tecnica dell’ordinanza di “incostituzionalità prospettata” sarebbe anzitutto un successo per la funzione rappresentativa del legislatore, che andrebbe perduto se tale funzione non fosse in concreto esercitata».

Redazione Giurisprudenza Penale

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