Sull’accertamento del requisito della “comunicazione con più persone” nel reato di diffamazione
Tribunale di Spoleto, Sez. Penale, 19 marzo 2019
Giudice Dott. L. Padula
Con la sentenza allegata, il Tribunale di Spoleto si è pronunciato sull’accertamento del requisito della “comunicazione con più persone” nel reato di diffamazione di cui all’art. 595 c.p.
Al fine di accertare tale requisito – si legge nella sentenza – non è sufficiente che il dialogo dal contenuto diffamatorio avvenga alla presenza di più soggetti, ma occorre accertare, in concreto, la «diffusività della denigrazione», intesa come percezione, da parte di tutti i soggetti presenti, della portata esatta delle frasi pronunciate dagli altri soggetti.
Qualora al contrario – come avvenuto nel caso di specie – dal dibattimento non emergano elementi tali da poter affermare che la terza persona, estranea al colloquio, abbia concretamente udito le offese (perché la stessa, pur presente, abbia confermato di «trovarsi a circa due metri» da dove gli altri dialogavano, di aver assunto «un atteggiamento disinteressato» e di «non ricordare alcuna delle parole riportate nel capo di imputazione»), «non potrà dirsi accertato l’elemento costitutivo della fattispecie rappresentato dalla comunicazione con più persone» e l’imputato andrà assolto con la formula perché il fatto non sussiste.