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Applicabilità della “spazzacorrotti” alle pene da eseguire sulla base di sentenze passate in giudicato dopo la sua entrata in vigore: il ricorso per Cassazione della Procura Generale di Catania

Procura Generale presso la Corte di Appello di Catania, ricorso per Cassazione, 28 marzo 2019
Procuratore Generale Concetta Maria Ledda

Riceviamo, e volentieri pubblichiamo, il ricorso per Cassazione presentato dalla Procura Generale presso la Corte di Appello di Catania avverso l’ordinanza emessa dalla Corte di Appello di Catania in data 22 marzo 2019 in merito alla disciplina intertemporale applicabile alle modalità di esecuzione delle pene detentive per reati cd. “ostativi” a seguito delle modifiche apportate dalla Legge 9 gennaio 2019, n. 3 (cd. Spazzacorrotti).

Come avevamo anticipato, la Corte di Appello aveva sostenuto che, posta la applicabilità al caso di specie del principio tempus regit actum” – non essendo al cospetto di norme penali sostanziali – tale tempus andrebbe «individuato nella data del passaggio in giudicato della sentenza che si intende eseguire», con la conseguenza che «l’unica interpretazione della norma sopravvenuta che non conduca a risultati irragionevoli e non leda le legittime aspettative del condannato sarebbe quella che si applichi solo in relazione alle sentenze divenute esecutive dopo la sua entrata in vigore».

Avverso tale decisione ha proposto ricorso per Cassazione la Procura Generale presso la Corte di Appello di Catania

Nel ricorso si evidenzia che il principio affermato dalla Corte si porrebbe «in aperto contrasto con i principi costantemente affermati dalla Suprema Corte e ribaditi nella sentenza pronunciata dalle S.U. il 30.5.2006, n. 24561», la quale «ha ritenuto la natura processuale della norma di cui all’art. 656 comma 5 e qualificato il rinvio contenuto nel comma 9 lett. a) all’art. 4-bis dell’ordinamento penitenziario, come di tipo formale e non recettizio, sicchè ogni modifica legislativa che investa le categorie di delitti per i quali l’art. 4-bis ponga limiti o escluda la stessa possibilità di accesso alle misure alternative alla detenzione influisce direttamente sulla possibilità di sospendere per quei delitti l’ordine di esecuzione e ciò a prescindere dalla data di commissione del reato divenuto ostativo e dalla data di passaggio in giudicato della sentenza, dovendosi applicare la nuova normativa, in assenza di norme transitorie che diversamente dispongano, a tutti i rapporti esecutivi non esauriti».

In nessuno dei casi affrontati dalla Suprema Corte – si legge nel ricorso – «è stato mai affermato che il passaggio in giudicato del provvedimento da eseguire segna il momento in cui si apre il rapporto processuale di esecuzione e che la data del passaggio in giudicato cristallizza il contesto normativo che definisce le modalità di esecuzione della pena», essendo piuttosto «quello della cd. “situazione esecutiva esaurita” – e mai quello della data del passaggio in giudicato della sentenza, l’elemento che è stato prescelto come spartiacque per decidere l’applicabilità in questa materia di norme sopravvenute più restrittive».

La fase dell’esecuzione – continua la Procura Generale – «inizia con l’ordine di esecuzione emesso dal pubblico ministero (non con il passaggio in giudicato del provvedimento da eseguire, che costituisce il presupposto giuridico perché si possa aprire la fase esecutiva) e, prima della decisione della magistratura di sorveglianza, deve considerarsi in corso e gli atti che si possono e si devono compiere sono soggetti alla disciplina vigente detta fase, sia che dette norme amplino sia che restringano le possibilità di accedere a benefici che attengano all’esecuzione della pena».

A conferma del fatto che il rapporto processuale di esecuzione non può aprirsi al momento del passaggio in giudicato della sentenza – si legge nel ricorso – «basti pensare al fatto che, in assenza di un ordine di esecuzione a pena detentiva, il condannato non può essere ristretto in carcere anche se si dovesse presentare spontaneamente in un istituto penitenziario chiedendo di dare inizio all’esecuzione di una condanna divenuta definitiva o ancora al fatto che a norma dell’art. 172 comma 3° c.p. dalla data in cui la condanna è divenuta irrevocabile decorre il termine di prescrizione della pena, mentre se l’esecuzione della pena è iniziata tale termine decorre dal giorno in cui il condannato si è sottratto volontariamente all’esecuzione».

Nemmeno sussisterebbe il rischio di potenziali disparità di trattamento – conclude la Procura Generale nel suo ricorso – dal momento che «il Pubblico ministerodopo l’entrata in vigore della legge n. 3/19, avrebbe avuto il potere-dovere di revocare l’ordine di sospensione dell’esecuzione emesso prima del 31 gennaio, emettendo l’ordine di carcerazione in osservanza delle nuove disposizioni normative che è tenuto ad applicare con il solo limite delle “situazioni esaurite”».

Redazione Giurisprudenza Penale

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