Autoriciclaggio: sulla riconducibilità delle attività di gioco e scommesse nel novero delle “attività speculative”
Cassazione Penale, Sez. II, 29 marzo 2019 (ud. 7 marzo 2019), n. 13795
Presidente Diotallevi, Relatore Filippini
In tema di autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.), la seconda sezione penale della Corte di Cassazione si è pronunciata sull’interpretazione dell’espressione “attività speculativa” contenuta nel primo comma, affermando il principio secondo cui rientrano in tale concetto anche i giochi e le scommesse caratterizzati da azzardo, intendendosi per tali quelli praticati con fine di lucro e nei quali la vincita o la perdita sia in buona parte aleatoria, avendovi l’abilità del partecipante un’importanza non determinante rispetto all’esito.
Nell’affermare tale principio, la Corte si è posta in consapevole contrasto con altra recente decisione della stessa sezione (Sez. II, 6 marzo 2019, n. 9751) secondo cui, al contrario, le attività di gioco (nella specie si trattava del gioco del lotto) non possono essere ricondotte nel novero delle attività speculative ostandovi il rispetto dei principi di tassatività e determinatezza della norma penale incriminatrice nonché il divieto di analogia in malam partem.