ARTICOLIDIRITTO PROCESSUALE PENALEIndagini e processoTesi di laurea

La prova indiziaria e i limiti del sindacato di legittimità: le peculiarità del caso Meredith Kercher (Tesi di laurea)

Prof. relatore: Laura Cesaris

Prof. correlatore: Massimo Ceresa Gastaldo

Ateneo: Università Bocconi

Anno accademico: 2017/2018

Il processo penale fa largo ricorso alla prova indiziaria, avanzando la pretesa di desumere da accadimenti secondari l’esistenza dei fatti che sono oggetto di prova e, prima ancora, oggetto dell’imputazione. L’indizio presenta profili critici dal punto di vista giuridico, epistemologico e filosofico, imponendo la costruzione di un’impostazione dogmatica che sia in grado di dissociare la sua sfera semantica da quella della prova diretta; che riesca a coniugare il rigore dell’art. 192 co. 2 c.p.p. con la struttura abduttiva del ragionamento probatorio; che armonizzi la disciplina della prova indiziaria con le prescrizioni in materia di motivazione e con lo standard dell’oltre ogni ragionevole dubbio.

Le asperità della valutazione indiziaria, inoltre, si devono confrontare con i limiti giurisdizionali imposti dalle norme processuali al sindacato operato dalla Corte di Cassazione, la quale, pur svolgendo un controllo di tipo cartolare, nel tempo ha esercitato uno scrutinio sempre più penetrante sulle argomentazioni fattuali del giudice di merito. La motivazione, quindi, oggetto immediato del giudizio di legittimità, diviene lo strumento con il quale il Supremo Consesso accede al merito del processo, pronunciandosi sull’eventuale presenza di errores in iudicando.

Lo scopo del presente lavoro, dunque, è anzitutto l’illustrazione di un modello composito di approccio alla prova indiziaria, capace a un tempo di attribuire un pieno significato ai canoni della precisione, della gravità e della concordanza, rendendoli coerenti rispetto alla struttura inferenziale proposta dalla migliore letteratura sul punto.

In seguito, è approfondito il tema del controllo del giudizio indiziario in sede di legittimità, in particolare per ciò che riguarda la selezione dei fatti rilevanti ai fini della decisione, l’impiego di massime di esperienza e leggi scientifiche, la fedeltà della sentenza rispetto agli atti processuali e la pretesa di logicità che si risolve nell’assenza di fallacie nel discorso giustificativo. Per questa via, si è giunti a sostenere che la preclusione ordinamentale ricadente sulla Corte non comporta il divieto di sindacare nel merito delle decisioni di grado inferiore, ma piuttosto quello di operare un sindacato di merito rispetto al processo, sostituendo l’opzione ricostruttiva prescelta dal giudice precedente con uno scenario fattuale diverso ipotizzato dalla Corte.

Sulla base di queste premesse, quindi, ci si è accinti a testare il modello metodologico e i confini del giudizio cassazionale con uno dei processi penali italiani più controversi degli ultimi anni, ossia quello relativo al «filone dibattimentale» scaturito dall’omicidio di Meredith Kercher. Attraverso l’analisi sistematica delle due sentenze che la Cassazione ha emanato sul punto, si pongono in luce gli errori e gli sconfinamenti in cui è caduto il giudice di legittimità, nonché l’interpretazione che quest’ultimo dà dell’art. 192 co. 2 del codice di rito e delle disposizioni che regolano la sua funzione ordinamentale.

Inoltre, si discutono alcune questioni di diritto processuale, come la tematica dell’«osmosi indiziaria» o i criteri che sovrintendono alla pronuncia di annullamento «senza rinvio» di cui all’art. 620 co. 1 lett. l) c.p.p. alla luce della recente riforma, che direttamente o indirettamente influenzano l’oggetto principale del presente lavoro, proponendo in chiosa una mediazione tra un approccio cartesiano e uno lockiano alla valutazione della prova indiziaria.

La ricerca della verità, in conclusione, non giustifica cadute di rigore metodologico, né potrebbe comunque fondarsi su mere intuizioni, perché quella sottile spinta ordinante, quell’impercettibile tendenza a far convergere in unam partem gli indizi e a far collimare ob torto collo le tessere del mosaico, costituisce forse il sintomo più inquietante di un imminente quanto esiziale errore giudiziario.