Il Senato ha approvato, in via definitiva, la riforma del rito abbreviato
Il Senato della Repubblica, con 168 voti favorevoli, 48 contrari e 43 astensioni, ha approvato in via definitiva il ddl n. 925 relativo alla Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell’ergastolo.
Il provvedimento si compone di cinque articoli.
L’articolo 1 modifica l’articolo 438 c.p.p. prevedendo che:
- non è ammesso il giudizio abbreviato per delitti per i quali la legge prevede la pena dell’ergastolo (nuovo comma 1-bis).
- in caso di inammissibilità della richiesta di rito abbreviato, in quanto il fatto per il quale si procede è punito con l’ergastolo (in base al comma 1-bis), l’imputato può riproporre la richiesta fino a che non siano formulate le conclusioni nel corso dell’udienza preliminare (nuova formulazione del comma 6).
- in caso di inammissibilità della richiesta di rito abbreviato dichiarata in udienza preliminare (in base al comma 1-bis), il giudice all’esito del dibattimento applica, se ritiene che il fatto accertato non è punibile con l’ergastolo, la riduzione di pena connessa al negato rito speciale (nuovo comma 6-ter).
L’articolo 2 modifica l’articolo 441-bis c.p.p., che disciplina l’ipotesi di nuove contestazioni del pubblico ministero nel corso del giudizio abbreviato. Il provvedimento, inserendo un comma 1-bis, specifica che se le nuove contestazioni del PM riguardano un delitto punito con l’ergastolo, il giudice revoca l’ordinanza con cui è stato disposto il rito abbreviato e il procedimento penale prosegue nelle forme ordinarie
L’articolo 3 interviene – anche con finalità di coordinamento – sull’articolo 442, comma 2, c.p.p., relativo all’entità della pena applicabile in caso di giudizio abbreviato conclusosi con sentenza di condanna. La riforma elimina le attuali previsioni sulla trasformazione, rispettivamente, della pena dell’ergastolo in reclusione di anni 30, e della pena dell’ergastolo con isolamento diurno in ergastolo, stante l’esclusione del rito speciale per i reati puniti con tali pene (secondo e terzo periodo del comma 2).
L’articolo 4 modifica l’articolo 429 c.p.p., che disciplina il decreto che, all’esito dell’udienza preliminare, dispone il giudizio. Con l’inserimento di un comma 2-bis, il provvedimento prevede che se, all’esito dell’udienza preliminare, l’originaria imputazione per delitto punito con l’ergastolo viene derubricata dal GUP, con il decreto di rinvio a giudizio lo stesso giudice deve avvisare l’imputato della possibilità di richiedere, entro 15 giorni, il rito abbreviato.
Infine, l’articolo 5 prevede l’entrata in vigore della riforma il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e la sua applicabilità ai fatti commessi successivamente a tale entrata in vigore.