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La “spazzacorrotti” finisce alla Consulta: il GIP di Napoli e la Corte di Appello di Lecce sollevano questione di legittimità costituzionale

Mettiamo a disposizione dei lettori le due ordinanze con cui il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Napoli e la Corte di Appello di Lecce hanno sollevato questione di legittimità costituzionale della recente Legge 9 gennaio 2019, n. 3 (cd. Spazzacorrotti) per le modifiche apportate al regime di esecuzione delle pene detentive.

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Tribunale di Napoli, Sezione del Giudice per le Indagini Preliminari, 2 aprile 2019
Giudice dott. Saverio Vertucci

Il Giudice di Napoli, dopo aver ribadito la natura processuale delle norme dell’ordinamento penitenziario – con conseguente inapplicabilità delle disposizioni che regolano la successione nel tempo delle leggi penali – ha ritenuto di sollevare questione di legittimità costituzionale della nuova Legge nella parte in cui, ampliando il novero dei reati ostativi includendovi i reati contro la Pubblica Amministrazione, «ha mancato di prevedere un regime interemporale, con conseguente applicabilità immediata della nuova disciplina ai fatti commessi prima della entrata in vigore della legge».

Tale impostazione – si legge nell’ordinanza – appare in stridente contrasto con l’interpretazione che nel tempo la Corte EDU ha adottato con riguardo ad istituti implicanti variazioni delle modalità esecutive della pena.

Il giudice ha inoltre richiamato la recente decisione della Corte di Cassazione n. 12451 del 2019 secondo cui «non parrebbe manifestamente infondata la prospettazione difensiva secondo la quale l’avere il legislatore cambiato in itinere le “carte in tavola” senza prevedere alcuna norma transitoria presenti tratti di dubbia conformità con l’art. 7 CEDU e, quindi, con l’art. 117 Cost., là dove si traduce nei confronti del ricorrente nel passaggio – “a sorpresa” e dunque non prevedibile – da una sanzione patteggiata “senza assaggio di pena” ad una sanzione con necessaria incarcerazione, giusta il già rilevato operare del combinato disposto degli artt. 656, comma 9 lett. a), cod. proc. pen. e 4-bis ord. penit.».

Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Napoli ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 6 comma 1 lett. B della Legge 9 gennaio 2019 n. 3 nella parte in cui, ampliando il novero dei reati ostativi includendovi i reati contro la Pubblica Amministrazione, ha mancato di prevedere un regime intertemporale, per contrasto con gli artt. 3, 24, 25, 27, 111 e 117 Costituzione.

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Corte di Appello di Lecce, Sez. Unica Penale, 4 aprile 2019
Presidente Scardia, Relatore Errico

Dello stesso avviso è stata la Corte di Appello di Lecce, secondo la quale «la assenza di previsione di un regime intertemporale pone un serio profilo di incostituzionalità», ponendo «sullo stesso piano, sotto il profilo della esecuzione della pena, chi ha commesso il reato potendo contare su un impianto normativo che gli avrebbe consentito di non scontare in carcere una pena, eventualmente residua, inferiore a 4 anni e chi ha commesso o commette il fatto dopo l’entrata in vigore della Legge».

La nuova norma si pone in contrasto – prosegue la Corte – anche con l’art. 25 comma 2 Cost. «per i suoi indubbi riflessi sostanziali in punto di esecuzione della pena in concreto, frutto di un cambiamento delle regole successivo alla data del commesso reato».

I giudici della Corte di Appello hanno sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 6 comma 1 lett. B della Legge 9 gennaio 2019 n. 3 nella parte in cui ha inserito i reati contro la Pubblica Amministrazione, ed in particolare il reato di cui all’art. 314 comma 1 c.p. tra quelli ostativi alla concessione di alcuni benefici penitenziari per contrasto con gli artt. 3, 25 comma 2 e 117 Cost. in riferimento all’art. 7 CEDU, senza prevedere un regime transitorio che dichiari applicabile la norma ai soli fatti commessi successivamente alla sua entrata in vigore.

Redazione Giurisprudenza Penale

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