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Brevi cenni sulla tutela penale dei diritti discografici

in Giurisprudenza Penale Web, 2019, 4 – ISSN 2499-846X

Corte di Appello di Torino, 10 aprile 2018 (ud. 8 marzo 2018)
Presidente Corbo, Relatore Alvau

Con la sentenza che qui si commenta, la Corte di Appello di Torino si pone in linea di continuità con l’ormai consolidato orientamento giurisprudenziale che sembra attribuire rilevanza penale alle condotte di diffusione e trasmissione in pubblico di opere musicali tutelate dalla Società Consortile Fonografi (S.C.F.) in assenza di apposita licenza.

In estrema sintesi, questi i fatti: all’odierno imputato – quale Legale Rappresentante di un punto vendita appartenente a una nota catena di supermercati – veniva contestata la violazione dell’art. 171 della l. 22.4.1941 n. 633 per aver trasmesso o comunque diffuso nel punto vendita alcune opere musicali protette da SCF in assenza dell’apposita licenza.

Orbene, per le ragioni che si diranno fra un istante, la Corte ribalta l’esito assolutorio di primo grado (raggiunto con la formula “perché il fatto non costituisce reato”), affermando così la penale responsabilità dell’imputato.

In tal senso, i giudici di appello confermano quanto statuito dal Giudice di prime cure, ossia l’accertamento del fatto contestato su un piano oggettivo: si legge infatti che “nel punto vendita sono stati diffusi i brani musicali tutelati dal diritto d’autore in assenza della licenza rilasciata dai titolari dei diritti di utilizzazione economica connessi all’esercizio dei diritti d’autore” (p. 4).

Si tratta infatti di un assunto ormai pacifico in ambito giurisprudenziale, anche perché la Suprema Corte di Cassazione – in epoca recente – ha puntualizzato che la condotta penalmente rilevante ai sensi dell’art. 171 l. 633/1941 si configura in presenza di una “condotta di fruizione dell’opera” che “non sia preceduta dall’acquisizione di un titolo, costituito dalla c.d. licenza, che ne autorizzi l’utilizzo sia rispetto al titolare del diritto d’autore, sia rispetto ai titolari dei c.d. diritti connessi per l’utilizzazione economica di essa, attribuiti dagli artt. 72, 73 e 73-bis L.d.A. a soggetti diversi dal titolare del diritto d’autore (produttori, interpreti, esecutori ecc.)” (in tal senso, Cass. Pen., Sez. III, 7 febbraio 2017, n. 34172).

Detto altrimenti, in caso di fruizione di opere musicali in assenza delle dovute licenze, l’interpretazione appena riferita sembra offrire identica tutela penale sia ai titolari dei c.d. diritti SIAE (all’autore e all’editore) – concernenti i diritti di sfruttamento relativi alla composizione e all’immaginazione dell’opera – che ai titolari dei diritti connessi (o diritti SCF, spettanti all’artista e al produttore fonografico), i quali riguardano i diritti relativi alla registrazione discografica.

Passando invece alla disamina dell’elemento soggettivo, la Corte ritiene sussistente l’elemento soggettivo, riformando così le conclusioni a cui era pervenuto il Tribunale di Vercelli: e ciò sull’assunto che “in mancanza di un contratto era evidente che (omissis) non potesse pensare che stava pagando alla SIAE quale mandataria del consorzio SCF, anche il compenso relativo ai diritti connessi all’esercizio del diritto d’autore. Solo un contratto avrebbe consentito a (omissis) di conoscere il compenso dovuto ed anche la modalità di pagamento (direttamente al titolare del diritto o tramite un mandatario” (p. 4).

Quindi, secondo l’impostazione dei Giudici d’appello, non assume alcun carattere esimente la circostanza – rilevata dalla difesa dell’imputato – secondo cui il pagamento delle somme alla SIAE comprendesse anche il compenso per i diritti connessi.

Infatti, “un verosimile errore sulla disciplina relativa ai diritti connessi all’esercizio del diritto di autore non è scusabile perché l’imputato è un operatore professionale, e se avesse operato con la dovuta diligenza avrebbe appreso anche dell’esistenza dei diritti connessi alla diffusione dei brani musicali nell’esercizio commerciale, così come ha appreso dell’esistenza dei diritti di utilizzazione economica di cui è titolare l’autore” (p. 5).

Del pari, nessun rilievo scriminante può essere neppure riconosciuto al pagamento alla S.C.F. posto in essere dall’imputato dopo l’ispezione della G.D.F.; infatti, in ossequio a quanto già puntualizzato dalla recente giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Pen., Sez. III, 7 febbraio 2017, n. 34172), “il reato di cui all’art. 171 comma 1 lett. a) della L. n. 633/1941 è istantaneo e si consuma al momento della fruizione dell’opera senza averne diritto” (p. 5).

Come citare il contributo in una bibliografia:
M. Miglio, Brevi cenni sulla tutela penale dei diritti discografici, in Giurisprudenza Penale Web, 2019, 4