Le Sezioni Unite sulla delicata questione dell’omessa comunicazione ai creditori da parte di ANBSC
in Giurisprudenza Penale Web, 2019, 4 – ISSN 2499-846X
di Paolo De Martino e Giampaolo Giorgio Berni Ferretti
Cassazione Penale, Sezioni Unite, 3 settembre 2018 (ud. 22 febbraio 2018), n. 39608
Presidente Di Tomassi, Relatore Andronio
Con il presente lavoro gli autori hanno analizzato la sentenza n. 39608 del 2018 con la quale le Sezioni Unite, pronunciandosi in tema di confisca nei reati di criminalità organizzata, hanno affermato il principio secondo cui i creditori muniti di ipoteca iscritta sui beni confiscati all’esito dei procedimenti per i quali non si applica la disciplina del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, devono presentare la domanda di ammissione del loro credito al giudice dell’esecuzione presso il tribunale che ha disposto la confisca nel termine di decadenza previsto dall’art. 1, comma 199, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, anche nel caso in cui non abbiano ricevuto le comunicazioni di cui all’art. 1, comma 206, della stessa legge, in quanto il termine di decadenza decorre indipendentemente dalle predette comunicazioni.
L’applicazione di detto termine è, comunque, subordinata all’effettiva conoscenza, da parte del creditore, del procedimento di prevenzione in cui è stata disposta la confisca o del provvedimento definitivo di confisca ed è, in ogni caso, fatta salva la possibilità per il creditore di essere restituito nel termine stabilito a pena di decadenza, se prova di non averlo potuto osservare per causa a lui non imputabile.
Come citare il contributo in una bibliografia:
P. De Martino – G. G. Berni Ferretti, Le sezioni unite sulla delicata questione dell’omessa comunicazione ai creditori da parte di ANBSC, in Giurisprudenza Penale Web, 2019, 4