Reati transnazionali: legittima la confisca per equivalente disposta con sentenza di patteggiamento
Cassazione Penale, Sez. II, 12 aprile 2019 (ud. 27 febbraio 2019), n. 16100
Presidente Prestipino, Relatore Messini D’Agostini
In tema di reati transnazionali, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sulla legittimità della confisca per equivalente disposta ai sensi dell’art. 11 Legge 16 marzo 2006, n. 146, secondo il quale “per i reati di cui all’articolo 3 della presente legge, qualora la confisca delle cose che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato non sia possibile, il giudice ordina la confisca di somme di denaro, beni od altre utilità di cui il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona fisica o giuridica, per un valore corrispondente a tale prodotto, profitto o prezzo. In caso di usura è comunque ordinata la confisca di un importo pari al valore degli interessi o degli altri vantaggi o compensi usurari. In tali casi, il giudice, con la sentenza di condanna, determina le somme di danaro o individua i beni o le utilità assoggettati a confisca di valore corrispondente al prodotto, al profitto o al prezzo del reato”.
Secondo i giudici di legittimità, deve considerarsi legittima la confisca per equivalente disposta con sentenza di patteggiamento, dal momento che il legislatore, nel recepire la Convenzione delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, «ha utilizzato la medesima espressione “sentenza di condanna” adottata dalla Convenzione senza fare riferimento ad uno specifico modello procedimentale» compiendo una «scelta comprensibile alla luce dei diversi ordinamenti dei 189 Stati Parte, in alcuni soltanto dei quali è previsto il patteggiamento della pena».
Peraltro, al momento dell’approvazione della legge n. 146 del 2006 – si legge nella decisione – le Sezioni unite avevano da poco definitivamente chiarito la natura della sentenza di patteggiamento, affermando che «la sentenza emessa all’esito della procedura di cui agli artt. 444 e segg. c.p.p. poiché è, ai sensi dell’art. 445, comma 1-bis, equiparata “salvo diverse disposizioni di legge a una pronuncia di condanna” costituisce titolo idoneo per la revoca, a norma dell’art. 168, 1° comma, n. 1, c.p., della sospensione condizionale della pena precedentemente concessa»
In conclusione, ribadita la natura sanzionatoria della confisca per equivalente, che non costituisce né pena in senso stretto, oggetto di accordo vincolante per il giudice in sede di patteggiamento, né pena accessoria, è stata affermata la legittimità della decisione del giudice di applicare la confisca per equivalente, sulla base del disposto dell’art. 11 della legge n. 146 del 2006, da intendere riferito anche alla sentenza di applicazione della pena.