Revoca della patente nel caso di omicidio o lesioni stradali gravi o gravissime: dichiarata l’illegittimità costituzionale parziale dell’art. 222 c. 2 cod. strada
Corte Costituzionale, 17 aprile 2019 (ud. 19 febbraio 2019), n. 88
Presidente Lattanzi, Relatore Amoroso
Come avevamo anticipato, era prevista per il 19 febbraio l’udienza davanti alla Corte Costituzionale sulle questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Roma (clicca qui per accedere all’ordinanza) e dal Tribunale di Torino (clicca qui per accedere all’ordinanza), dell’art. 590-quater c.p. (nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza e di equivalenza dell’attenuante speciale prevista dall’articolo 589-bis, settimo comma, del codice penale) e dell’art. 222, commi 2 e 3-ter, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (nella parte in cui prevedono, rispettivamente, la revoca della patente di guida e l’impossibilità di conseguire una nuova patente di guida prima che siano decorsi cinque anni dalla revoca).
Analoga questione era stata sollevata anche dal Tribunale di Forlì (clicca qui per accedere all’ordinanza), che aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 222 decreto legislativo n. 285/92 nella parte in cui prevede l’applicazione della medesima sanzione accessoria della revoca quinquennale della patente di guida a fronte di condanne per diversi reati.
La Corte Costituzionale ha ritenuto fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 222, comma 2 cod. strada e, di conseguenza, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 222, comma 2, quarto periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella parte in cui non prevede che, in caso di condanna, ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’art. 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli artt. 589-bis (Omicidio stradale) e 590-bis (Lesioni personali stradali gravi o gravissime) del codice penale, il giudice possa disporre, in alternativa alla revoca della patente di guida, la sospensione della stessa ai sensi del secondo e terzo periodo dello stesso comma 2 dell’art. 222 cod. strada allorché non ricorra alcuna delle circostanze aggravanti previste dai rispettivi commi secondo e terzo degli artt. 589-bis e 590-bis cod. pen.
La Corta ha invece dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 222, comma 3-ter, cod. strada sollevata dal Tribunale ordinario di Torino e non fondate le altre questioni di legittimità costituzionale dell’art. 590-quater cod. pen. sollevate dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale ordinario di Roma e dal Tribunale ordinario di Torino.