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In attesa delle Sezioni Unite, la Cassazione esclude che la commercializzazione della cannabis light possa integrare la fattispecie di frode in commercio

in Giurisprudenza Penale Web, 2019, 4 – ISSN 2499-846X

di Mattia Miglio e Carlo Alberto Zaina

In attesa del prossimo intervento delle Sezioni Unite, la Suprema Corte torna ad pronunciarsi sui possibili profili di rilevanza penale relativi alla l. 242/2016.

Tuttavia, a differenza dei recenti arresti giurisprudenziali oggetto di commento nella presente rivista, la presente sentenza non si sofferma sull’annosa tematica concernente la liceità della commercializzazione della c.d. cannabis light.

Nella sentenza che qui si commenta, infatti, la Cassazione fa il punto su un distinto profilo, occupandosi della correttezza e della lealtà degli scambi commerciali aventi ad oggetto i prodotti derivati dalla canapa.

Vediamo da vicino i fatti.

Nella vicenda sottoposta all’attenzione della Suprema Corte, all’odierno indagato – nei cui confronti la Procura aveva emesso decreto di sequestro probatorio (poi annullato dal Tribunale del Riesame) – era stata contestata la fattispecie di frode in commercio (art. 515 c.p.) per aver commercializzato fiori di canapa, tisane ed altre infiorescenza con la formale dicitura “per uso tecnico“, mentre in realtà i prodotti effettivamente venduti erano destinati a finalità combustive e di consumo alimentare.

A seguito di una prima pronunzia del Tribunale del Riesame di Asti, che accoglieva la richiesta di riesame della difesa, avverso la convalida del sequestro, la Pubblica Accusa modificava l’addebito provvisorio e contestava il reato di immissione in commercio di prodotti pericolosi (art. 112 D.Lgs 206/2005), per aver posto in commercio i derivati della cannabis light in violazione delle prescrizioni dettate dal parere emesso dal Consiglio Superiore di Sanità in data 10 aprile 2018.

Orbene, prendendo le mosse dalla prima contestazione (peraltro superata dalla successiva), la sentenza esclude in radice che il commercio dei prodotti derivati dalla canapa con la dicitura “per uso tecnico” possa integrare gli estremi dell’art. 515 c.p.

Tale fattispecie, si legge nelle motivazioni, presuppone un’ipotesi di “aliud pro alio” e, di conseguenza, “è da ritenersi integrata quando il bene venduto sia immesso nel mercato con caratteristiche diverse per origine, provenienza, qualità o quantità da quanto oggetto di pattuizione tra acquirente e cedente“.

Sennonché, tali principi non sembrano sussistere nella vicenda che ci occupa, dal momento che l’odierno indagato – nell’ambito delle sue attività pubblicitarie e in sede di offerta – non aveva mai fornito alcuna indicazione divergente rispetto alle finalità per cui tali beni venivano poi posti in vendita.

In questo senso, la denominazione “per uso tecnico” – che in altre decisioni aveva formato oggetto di critica, per una sua presunta indeterminatezza – risulta, invece, essere assolutamente neutrale: lungi, infatti, dall’essere “fuorviante“, tale indicazione non fa alcun esplicito riferimento “a uno specifico fine legittimo o richiesto nel mercato di tali prodotti” e quindi, si pone in un rapporto di piena compatibilità con le finalità di combustione o di consumo umano alimentare dei prodotti messi in vendita.

Infine, nessun rilievo può assumere la (pretesa) illiceità delle attività di commercio dei derivati della cannabis light: l’art. 515 c.p., infatti, si pone a tutela della lealtà e della correttezza negli scambi commerciali, senza che assuma alcuna rilevanza “la liceità del commercio del prodotto destinato alla vendita“.

Parimenti, risulta insussistente anche la seconda ed attuale contestazione di immissione in commercio di prodotti pericolosi in violazione delle indicazioni fornite dal parere del C.S.S.

In tal senso, appare oltremodo rilevante l’osservazione che concerne l’effettiva valenza da attribuire al parere del  Consiglio Superiore di Sanità del 10 aprile 2018; esso, infatti, lungi dall’aver natura precettiva, costituisce semplicemente “una raccomandazione di natura non normativa e comunque  irrilevante ai fini della sussistenza del reato contestato“.

Detto altrimenti, tale parere risulta avere natura astrattamente monitoria e, di conseguenza, finisce per confermare il quadro normativo attuale nell’ambito del quale (si tratta di un’importante precisazione in vista del menzionato intervento delle Sezioni Unite) “la legge nazionale n. 242 del 2016” prevede “la lecita commercializzazione” dei prodotti derivati dalla canapa.

Come citare il contributo in una bibliografia:
M. Miglio – C. A. Zaina, In attesa delle Sezioni Unite, la Cassazione esclude che la commercializzazione della cannabis light possa integrare la fattispecie di frode in commercio, in Giurisprudenza Penale Web, 2019, 4