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Grave infermità psichica sopravvenuta durante la carcerazione e detenzione domiciliare “in deroga”: dichiarata l’illegittimità costituzionale parziale dell’art. 47-ter c. 1-ter O.P.

Corte Costituzionale, 19 aprile 2019 (ud. 6 febbraio 2019), n. 99
Presidente Lattanzi, Relatore Cartabia

Come avevamo anticipato, con ordinanza n. 13382/2018 la Corte di Cassazione aveva sollevato questione di legittimità costituzionale, con riferimento agli artt. 2, 3, 27, 32 e 117 della Costituzione, dell’art. 47 ter comma 1 ter O.P. nella parte in cui non prevede la applicazione della detenzione domiciliare anche nelle ipotesi di grave infermità psichica sopravvenuta durante l’esecuzione della pena.

Con la sentenza numero 99, depositata il 19 aprile 2019, la Corte Costituzionale ha ritenuto la questione fondata e ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 47-ter, comma 1-ter O.P. nella parte in cui non prevede che, nell’ipotesi di grave infermità psichica sopravvenuta, il tribunale di sorveglianza possa disporre l’applicazione al condannato della detenzione domiciliare anche in deroga ai limiti di cui al comma 1 del medesimo art. 47-ter.

D’ora in poi – si legge nel comunicato stampa – «se durante la carcerazione si manifesta una grave malattia di tipo psichiatrico, il giudice potrà disporre che il detenuto venga curato fuori dal carcere e quindi potrà concedergli, anche quando la pena residua è superiore a quattro anni, la misura alternativa della detenzione domiciliare “umanitaria”, o “in deroga”, così come già accade per le gravi malattie di tipo fisico».

In particolare, «il giudice dovrà valutare se la malattia psichica sopravvenuta sia compatibile con la permanenza in carcere del detenuto oppure richieda il suo trasferimento in luoghi esterni (abitazione o luoghi pubblici di cura, assistenza o accoglienza) con modalità che garantiscano la salute, ma anche la sicurezza. Questa valutazione dovrà quindi tener conto di vari elementi: il quadro clinico del detenuto, la sua pericolosità, le sue condizioni sociali e familiari, le strutture e i servizi di cura offerti dal carcere, le esigenze di tutela degli altri detenuti e di tutto il personale che opera nell’istituto penitenziario, la necessità di salvaguardare la sicurezza collettiva».

«La mancanza di qualsiasi alternativa al carcere per chi, durante la detenzione, è colpito da una grave malattia mentale anziché fisica – conclude il comunicato stampa – crea anzitutto un vuoto di tutela effettiva del diritto fondamentale alla salute e si sostanzia in un trattamento inumano e degradante quando provoca una sofferenza così grave che, cumulata con l’ordinaria afflittività della privazione della libertà, determina un sovrappiù di pena contrario al senso di umanità e tale da pregiudicare ulteriormente la salute del detenuto».

Redazione Giurisprudenza Penale

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