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La sentenza di appello nel caso Vannini: tra formula di Frank e principio del favor rei

in Giurisprudenza Penale Web, 2019, 4 – ISSN 2499-846X

Corte di Assise di Appello di Roma, Sez. I, 1 marzo 2019 (ud. 29 gennaio 2019), n. 3
Presidente Calabria, Relatore De Cataldo

1. Segnaliamo, in considerazione dell’interesse mediatico della vicenda – relativa all’omicidio di Marco Vannini avvenuto a Ladispoli il 18 maggio 2015 – la sentenza con cui la Corte di Assise di Appello di Roma, in parziale riforma della sentenza di primo grado, dopo aver riqualificato l’originaria imputazione ai sensi degli artt. 589 e 61 n. 3 c.p. (omicidio colposo aggravato dalla colpa cosciente), ha rideterminato la pena nei confronti di Antonio Ciontoli in anni 5 di reclusione e ha revocato le pene accessorie applicate a tutti gli imputati confermando, nel resto, la sentenza di primo grado.

2. I giudici hanno preso le mosse dalle circostanze di fatto accertate dalla sentenza di primo grado, ossia il fatto che: «i) Antonio Ciontoli ferì Vannini con un colpo esploso colposamente; ii) egli e i suoi familiari fornirono ai sanitari false informazioni e ritardarono i soccorsi; iii) il ritardo determinò l’aggravamento delle condizioni, già seriamente compromesse al momento dell’esplosione, del giovane Vannini, risultando determinante per la morte». Sulla base di questi elementi, all’esito del processo di primo grado Antonio Ciontoli «è stato considerato responsabile di omicidio volontario a titolo di dolo eventuale per essersi rappresentato il rischio morte ed averlo accettato e i suoi familiari concorrono a titolo colposo poiché non avevano, a giudizio del primo giudice, una cognizione della reale gravità dell’accaduto pari a quella del principale imputato».

Ciò premesso, ad avviso dei giudici «il thema decidendum centrale è di natura squisitamente tecnico-giuridica: se, cioè, le condotte ascritte agli imputati nelle fasi successive al ferimento della vittima siano tali da configurare il dolo eventuale o la colpa, nelle gradazioni di colpa cosciente (per Antonio Ciontoli) e semplice per i coimputati appartenenti al suo nucleo familiare».

Nel rispondere a tale quesito, la Corte ha ritenuto «non del tutto condivisibile» l’affermazione del primo giudice secondo cui il dibattito giurisprudenziale e dottrinario in tema di dolo eventuale e colpa cosciente “non sarebbe ancora pervenuto ad una definitiva e concorde conclusione interpretativa” e ha criticato la scelta, operata sempre dal giudice di primo grado, di contestare la validità della cd. formula di Frank, la quale, ad avviso del giudice di primo grado, “non costituirebbe di certo un principio di diritto recepito nel sistema penale positivo e sarebbe, in ogni caso, obsoleta”.

Quanto al primo aspetto – si legge nella sentenza di appello – «la giurisprudenza di legittimità offre in realtà numerose decisioni improntate alla adesione alla dogmatica elaborata dalle Sezioni Unite nel 2014 (caso Thyssen), secondo cui per la configurabilità del dolo eventuale, anche ai fini della distinzione rispetto alla colpa cosciente, occorre la rigorosa dimostrazione che l’agente si sia confrontato con la specifica categoria di evento che si è verificata nella fattispecie concreta aderendo psicologicamente ad essa e a tal fine l’indagine giudiziaria, volta a ricostruire l’ “iter” e l’esito del processo decisionale, può fondarsi su una serie di indicatori quali: a) la lontananza della condotta tenuta da quella doverosa; b) la personalità e le pregresse esperienze dell’agente; c) la durata e la ripetizione dell’azione; d) il comportamento successivo al fatto; e) il fine della condotta e la compatibilità con esso delle conseguenze collaterali; f) la probabilità di verificazione dell’evento; g) le conseguenze negative anche per l’autore in caso di sua verificazione; h) il contesto lecito o illecito in cui si è svolta l’azione nonché la possibilità di ritenere, alla stregua delle concrete acquisizioni probatorie, che l’agente non si sarebbe trattenuto dalla condotta illecita neppure se avesse avuto contezza della sicura verificazione dell’evento (cosiddetta prima formula di Frank)» (si veda, tra le tante, Cass. Pen., Sez. IV, 30 marzo 2018, n. 14663 nonché Sez. I, 11 aprile 2019, n. 15878; Sez. IV, 25 febbraio 2019, n. 8133; Sez. IV, 20 febbraio 2019, n. 7660; sez. V, 11 dicembre 2018, n. 55385).

Quanto alla validità della formula di Frank, il riferimento esplicito ad essa contenuto nella sentenza appena citata (Cass. Pen., Sez. IV, 30 marzo 2018, n. 14663) ha portato i giudici della Corte di Assise di Appello ad aderire all’orientamento secondo cui tale formula rientrerebbe a pieno titolo tra gli elementi che devono necessariamente essere presi in considerazione ai fini della distinzione tra dolo eventuale e colpa cosciente.

Logica conseguenza di questo ragionamento è che, affinché una condotta possa essere qualificata come sorretta dal dolo eventuale, «non è più sufficiente la mera accettazione del rischio, occorrendo quel “quid pluris” reiteratamente individuato dalla giurisprudenza di legittimità a partire dalla Thyssen-Krupp, di cui la formula di Frank è parte essenziale», non potendosi sostenere – come fatto dal giudice di primo grado – né che questa sia una “formula obsoleta” né che, così ragionando, si svuoterebbe di senso la categoria del dolo eventuale.

3. Illustrati i principi alla luce dei quali deve essere compiuta la valutazione dell’elemento psicologico, i giudici sono passati ad analizzare i comportamenti del Ciontoli ritenuti dal giudice di primo grado indicativi dell’atteggiamento psichico, evidenziando che «le uniche condotte esclusivamente attribuibili ad Antonio Ciontoli riguardano il “colpo d’aria”, la richiesta al dr. Materia (del PIT) di tacere l’esplosione del colpo d’arma da fuoco e il tentativo, anche in extremis, di limitare le proprie responsabilità asserendo che il colpo era partito causalmente».

Se, da un lato, è senz’altro vero che da ciò «traspare l’intento di occultare la reale dinamica dei fatti al fine di evitare conseguenze sul piano lavorativo», dall’altro lato è anche vero che è «davvero arduo ritrovare quel concetto di agire “costi quel che costi” ignorando le conseguenze dannose nel quale la giurisprudenza dominante ravvisa l’essenza della distinzione tra dolo eventuale e colpa cosciente».

Secondo la Corte, applicando i principi affermati dalla giurisprudenza sopra citata – che il giudice di primo grado ha ignorato contestando, come visto, la validità stessa della formula di Frank, che della giurisprudenza è tuttavia parte integrante – sarebbe possibile valorizzare anche ulteriori «indici della condotta che avrebbero potuto indirizzare il giudizio verso la qualificazione della condotta come colposa».

A conferma del fatto che la giurisprudenza assolutamente dominante ritiene che gli indicatori valutativi menzionati vadano valutati tutti (inclusa la cd. formula di Frank), la Corte ha citato anche la recente e “decisamente illuminante” sentenza resa dalla Corte di Cassazione nei confronti di Pier Paolo Brega Massone, ex primario della Clinica Santa Rita di Milano (v. Cass. Pen., Sez. I, 3 aprile 2018, n. 14776 in Giur. It., 2018, 11, 2484 con nota di Cappellini), la quale «ha ribadito la centralità della formula di Frank nella valutazione finale degli elementi di fatto che sorreggono il giudizio sull’atteggiamento psichico dell’agente dovendosi applicare, nel caso di dubbio tra le due opzioni possibili, il principio del favor rei».

4. Alla luce di un panorama giurisprudenziale così delineato, i giudici hanno concluso affermando che, per poter confermare il giudizio di colpevolezza nei termini di dolo eventuale operato dal primo giudice, è imprescindibile poter affermare che l’agente non si sarebbe trattenuto dalla condotta illecita neppure se avesse avuto contezza della sicura verificazione dell’evento (cd. “prima formula di Frank”).

Secondo la Corte, per rispondere a tale quesito non si deve dimenticare che la previsione di un evento in termini di possibilità integra il concetto di dolo solo quando la previsione di tale evento in termini di certezza non avrebbe trattenuto l’agente, né avrebbe assunto il significato di un “contro-motivo” decisivo.

Applicando i principi costantemente ribaditi dalla giurisprudenza di legittimità al caso concreto, i giudici hanno ritenuto di non condividere il ragionamento seguito dal giudice di primo grado, secondo il quale «il bilanciamento delle conseguenze avrebbe fatto propendere il Ciontoli per la tutela dei propri interessi piuttosto che per la salvezza del ferito». Al contrario – si legge nella sentenza – «se ciò che Ciontoli vuole evitare è che si venga a sapere che ha sparato, non avrà intenzione a cagionare un evento che comporterebbe ineluttabilmente l’emersione proprio di ciò che vuole tenere nascosto: il fatto che abbia sparato. E non accetterà le conseguenze per sé negative avendo la certezza che l’evento stesso possa verificarsi, tanto è vero che chiede di tacere sullo sparo, evidentemente perché non vi è in lui la certezza che il giovane Vannini soccomberà alla ferita e, soprattutto, non vi è l’accettazione dell’evento morte».

In altri termini, per poter sostenere una sua responsabilità a titolo di dolo eventuale, si dovrebbe poter affermare che «sin dall’inizio, sin dallo sparo, vi sia un nesso consapevolezza-accettazione dell’evento morte»: tuttavia, in questa logica, «le richieste di soccorso, ancorchè condotte con modalità inaccettabili e mendaci, resterebbero prive di senso: Ciontoli avrebbe sin da subito messo in conto la morte del ragazzo, seminando però nel contempo tracce che conducevano alla sua persona e che avrebbero ineluttabilmente portato a determinare la reale dinamica degli eventi, con effetto gravemente pregiudizievole per sé o per i propri familiari».

5. In aggiunta a quanto appena evidenziato, la Corte ha posto poi l’accento sul fatto che, anche volendo ignorare la formula di Frank, non si potrebbe comunque eludere il principio del favor rei alla luce dell’insegnamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, in tutte le situazioni probatorie che permangono incerte o irrisolte, alla stregua della fondamentale regola di giudizio dell’oltre ogni ragionevole dubbio, il giudice deve attenersi al principio del favor rei ed escludere, quindi, l’imputazione soggettiva più grave in favore di quella meno grave (si veda, in tal senso, Cass. Pen., Sez. I, 3 aprile 2018, n. 14776).

Il principio evocato dalla Corte risponde, come evidenziato dalle stesse Sezioni Unite, alla condivisibile finalità di evitare il rischio che il giudizio sulla colpevolezza dell’imputato, rispetto al fatto concreto, possa finire per sottintendere un (inammissibile) giudizio sul tipo d’autore.

Tale rischio è stato ritenuto «particolarmente elevato» nella presente vicenda, dove «la condotta del Ciontoli appare estremamente riprovevole sotto il profilo etico e per gli aspetti negativi della personalità»; tuttavia – conclude la sentenza – «il fatto di trovarsi alle prese con un imputato la cui condotta è particolarmente odiosa non può di per sé comportare che un fatto colposo diventi doloso».

Proprio alla luce del principio del favor rei, la condotta di Ciontoli è stata qualificata come sorretta da colpa cosciente ai sensi degli artt. 589 e 61 n. 3 c.p.

6. Quanto alla dosimetria della pena, i giudici hanno preso atto della concessione delle circostanze attenuanti generiche – riconosciute in primo grado a tutti gli imputati e sulle quali, in difetto di appello, si era formato il giudicato – e le hanno applicate alla fattispecie colposa considerandole, tuttavia, alla luce della gravità del fatto, solo equivalenti rispetto alla aggravante della colpa cosciente.

La stessa gravità della condotta, «in relazione agli aspetti di personalità evidenziati, alla tragicità dell’accaduto, all’assenza di significativi tratti di resipiscenza», è stata ritenuta tale da giustificare l’attestarsi della sanzione nei confronti di Antonio Ciontoli nel massimo edittale, vale a dire cinque anni di reclusione.

Come citare il contributo in una bibliografia:
G. Stampanoni Bassi, La sentenza di appello nel caso Vannini: tra formula di Frank e principio del favor rei, in Giurisprudenza Penale Web, 2019, 4