ARTICOLIDIRITTO PENALEIN PRIMO PIANOResponsabilità degli enti

Disastro ferroviario Andria-Corato: ammessa la costituzione di parte civile nei confronti dell’ente imputato ex D. Lgs. 231/2001

[a cura di Guido Stampanoni Bassi]

Tribunale di Trani, Sezione Unica Penale, Ordinanza, 7 maggio 2019
Presidente Pavese, Giudici De Santis – De Rosa

In tema di responsabilità amministrativa da reato degli enti di cui al D. Lgs. 231/2001, segnaliamo l’ordinanza emessa nel procedimento relativo al disastro ferroviario Andria-Corato del 12 luglio 2016, con la quale il Tribunale di Trani, revocando la precedente ordinanza emessa dal GUP del medesimo Tribunale, ha dichiarato ammissibile la costituzione di parte civile nei confronti di una società imputata ex d.lgs. 231/2001 

«A causa del silenzio del legislatore – si legge nell’ordinanza – la possibilità di esperire l’azione nel processo civile a carico dell’ente è uno dei temi maggiormente controversi tra quelli concernenti i profili processuali del sistema normativo relativo alla responsabilità amministrativa da reato delle persone giuridiche».

Revocando l’ordinanza del GUP – che, uniformandosi all’orientamento maggioritario all’interno della giurisprudenza, aveva dichiarato inammissibile la costituzione di parte civile nel processo a carico dell’ente – il Tribunale ha ritenuto invece di aderire alla tesi “estensiva” ammettendo la possibilità per il danneggiato di avanzare la propria pretesa risarcitoria direttamente nei confronti dell’ente.

Considerando che (i) il reato commesso dal soggetto inserito nella compagine dell’ente nell’interesse o del vantaggio di questo è sicuramente qualificabile come “proprio” anche della persona giuridica in forza del rapporto di immedesimazione organica e che (ii) il sistema sanzionatorio previsto per gli enti fuoriesce dagli schemi tradizionali incentrati sulla distinzione tra pene e misure di sicurezza e tra pene principali ed accessorie e mira a stabilire uno stretto rapporto funzionale tra la responsabilità accertata e la sanzione da applicare, il Tribunale è giunto ad affermare che «non può escludersi che dal fatto dell’ente (colpa di organizzazione; deficit di organizzazione e controllo) possa derivare un danno risarcibile per fatto proprio dell’ente, che lo obbliga, a norma dell’art. 185 c.p., come richiamato dall’art. 74 c.p.p. – applicabile per il rinvio operato dall’art. 34 del D. Lgs. citato – senza che rilevi che, nel caso di specie, nei confronti dell’ente sia stata già esercitata da alcune parti civili l’azione civile indiretta, tramite lo strumento della citazione del responsabile civile».

Non appare convincente – si legge nell’ordinanza – «l’argomento utilizzato a sostegno della tesi restrittiva, che invoca un presunto silenzio del legislatore per escludere l’azione risarcitoria diretta nei confronti dell’ente. Va rilevato, di contro, che il legislatore, sul punto, non è rimasto silente, ma ha espressamente individuato un sistema di rinvio ricettizio alle disposizioni generali sul procedimento in base a quanto disposto dagli artt. 34 e 35, di talchè deve escludersi che debba farsi ricorso all’analogia».

Siffatta opzione interpretativa – continua il provvedimento – «trova conforto nella relazione ministeriale, da cui emerge che detti articoli assumono un rilievo fondamentale, perché stabiliscono, da un lato, che per il procedimento di accertamento e di applicazione delle sanzioni amministrative si osservano, oltre le norme del decreto, quelle del codice di procedura penale, in quanto applicabili; dall’altro lato, che all’ente si applicano le disposizioni processuali relative all’imputato, in quanto compatibili».

Comunque – afferma il Tribunale – «la relazione illustrativa del D. Lgs. 231/2001 non contiene alcuna indicazione relativa alla inammissibilità della costituzione di parte civile nei confronti dell’ente, circostanza di evidente valore significante, posto che il legislatore nei casi in cui ha voluto discostarsi dalle previsioni del codice di rito in ordine a singoli istituti, lo ha espressamente previsto. Di contro, nessuna norma del D. Lgs. 231/2001 vieta espressamente la costituzione di parte civile nei confronti dell’ente».

Si pensi, in tal senso, all’ulteriore argomentazione rappresentata «dalla speciale disciplina del processo penale minorile, nell’ambito del quale, a fronte di un rinvio generale alle norme del codice di procedura penale, il legislatore ha espressamente escluso l’ammissibilità della costituzione di parte civile, circostanza che conferma che quando il legislatore ha voluto escludere tale parte privata, lo ha espressamente previsto».

Quanto, infine, all’argomento secondo cui non sarebbe individuabile un danno direttamente risarcibile, derivante dall’illecito amministrativo, diverso da quello prodotto dal reato, il Tribunale ha ricordato che «il D. Lgs. 231/2001, all’art. 50, prevede la revoca delle sanzioni interdittive quando le correlative esigenze cautelari risultino mancanti anche per fatti sopravvenuti ovvero in presenza delle ipotesi previste dall’art. 17, il quale alla lettera a), non a caso, prevede che la società si sia “efficacemente” adoperata a risarcire integralmente il danno e ad eliminare le conseguenze dannose o pericolose».

Ciò, ad avviso del Tribunale di Trani, «si traduce nel diritto delle persone offese o danneggiate di esercitare l’azione risarcitoria diretta nei confronti dell’ente, per fatto proprio, diversa dall’azione indiretta, esercitata nei suoi confronti quale responsabile civile».

Redazione Giurisprudenza Penale

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