Il Tribunale di Modena conferma la liceità del commercio al dettaglio della cd. cannabis light
in Giurisprudenza Penale Web, 2019, 5 – ISSN 2499-846X
di Mattia Miglio e Carlo Alberto Zaina
Tribunale di Modena in funzione di giudice del riesame, Ordinanza, 18 febbraio 2019
Presidente Tibaldi, Relatore Siena
Importante arresto del Tribunale del Riesame di Modena che, in attesa della decisione delle Sezioni Unite del prossimo 30 maggio, sceglie di accogliere l’interpretazione maggiormente estensiva proposta dalla nota sentenza Cass. 4920/19, riconoscendo così la liceità delle attività di commercializzazione dei derivati dalla c.d. cannabis light entro la soglia THC dello 0,6%.
Vediamo da vicino il percorso logico seguito dal Collegio modenese.
Nella vicenda sottoposta all’attenzione del Tribunale emiliano, la Procura aveva convalidato un decreto di sequestro disposto dalla Questura modenese, contestando all’odierno indagato la violazione dell’art. 73, comma 4 D.P.R. 309/1990 per aver commercializzato per finalità di consumo infiorescenze di canapa sativa L.
Tutto ciò premesso, l’odierna ordinanza prende spunto da una rapida disamina dell’attuale contrasto giurisprudenziale recentemente sorto in merito all’ampiezza delle attività consentite dalla l. 242/2016.
In prima istanza, viene richiamata la tesi maggiormente restrittiva – accolta dalla Questura e dalla Procura modenese – sancita nella nota sentenza Cass. 56737/2018, secondo cui la normativa introdotta nel 2016 avrebbe la sola finalità di promuovere esclusivamente le attività di coltivazione della canapa, con la conseguente esclusione della liceità di tutte le attività produttive successive alla fase del raccolto: “Secondo un primo indirizzo, la liceità della cannabis è circoscritta alla sua coltivazione e alla destinazione dei prodotti coltivati entro l’alveo delle previsioni esplicite contenute nella Legge n. 242 del 2016. Le disposizioni di questa legge che consentono, a certe condizioni, la coltivazione di cannabis, sono ritenute norma eccezionale e non estensibili analogicamente alle altre condotte disciplinate dal D.P.R. 309/1990 tra le quali la vendita e la detenzione per il commercio” (p. 3).
In contrapposizione a tale filone, poi, il Tribunale del Riesame riporta la seconda (e maggiormente estensiva) interpretazione della l. 242/2016 dettata da Cass. 4920/19, secondo cui “la liceità della commercializzazione dei prodotti della predetta coltivazione (e, in particolare, delle infiorescenze) costituirebbe un corollario logico-giuridico dei contenuti della legge n. 242 del 2016: in altri termini, dalla liceità della coltivazione della cannabis alla stregua della legge n. 242/2016, deriverebbe la liceità dei suoi prodotti contenenti un principio attivo THC inferiore allo 0,6%, nel senso che non potrebbero più considerarsi (ai fini giuridici) sostanza stupefacente soggetta alla disciplina del d.P.R. 309 del 1990, al pari di altre varietà vegetali che non rientrano tra quelle inserite nelle tabelle allegate al predetto d.P.R.” (p. 4).
Come prevedibile, tale posizione implica necessariamente che la L. n. 242/2016 si pone chiaramente come lex specialis (“un microsettore normativo in radice autonomo per la cannabis proveniente dalle coltivazioni consentite”) rispetto alla normativa sugli stupefacenti di cui al DPR 309/1990, a cui fa seguito la prevedibile conseguenza secondo cui non incorre in alcuna sanzione (sia penale che amministrativa) né il commerciante che vende le infiorescenze né il consumatore che ne viene trovato in possesso, non trovando spazio l’applicazione né dell’art. 73 né dell’art. 75 D.P.R. 309/1990 per il semplice fatto che non si tratta di sostanza stupefacente.
Delineato tale scenario, il Tribunale – pur dando espressamente atto della remissione della questione alle Sezioni Unite – decide di privilegiare la tesi indicata da Cass. 4920/19, sulla scorta di un’interpretazione teleologica della normativa ex l. 242/2016.
Si legge infatti: “appare in particolare pregnante il rilievo per cui, se a seguito dell’emanazione della Legge 242/2016 è divenuta lecita la coltivazione di piante di cannabis sativa (con i limiti di THC e per le finalità sopra indicate), ne deriva, quale corollario logico, la liceità della commercializzazione dei suoi derivati. In tal senso appare indicativa la stessa terminologia utilizzata nella rubrica della Legge 242/2016, ovvero “disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa”, apparendo chiara l’intenzione del legislatore di disciplinare (e rendere lecita), non solo la coltivazione, ma anche il percorso commerciale successivo al raccolto” (p. 5).
Sempre in tal senso, nessun pregio può assumere l’obiezione secondo cui la vendita al dettaglio sarebbe finalizzata a un uso prettamente ludico-ricreativo di tali prodotti.
Infatti, “è evidente che il venditore non sia in grado di conoscere l’uso che l’acquirente intende farne e non può escludersi a priori che la destinazione finale dell’acquisto corrisponda ad una di quelle indicate nella normativa (ad esempio produzione di alimenti, cosmetici o florovivaismo)” (p. 5), così come, parimenti, sembra del tutto inconferente “ipotizzare a carico del venditore un onere di previa verifica delle finalità dell’acquisto da parte del compratore, in concreto di difficile, se non impossibile, esecuzione. In ogni caso il rispetto delle finalità cui è subordinata la liceità della commercializzazione sfugge alla possibilità di controllo da parte del venditore ed è rimessa alla volontà del venditore finale” (p. 5).
Questo indirizzo ermeneutico appare indubbiamente interessante, in quanto applica, anche in relazione alla tematica relativa alle forme di commercializzazione dei prodotti contemplati dalla L. 242/2016, un principio già accolto sia dalla IV Sezione (17.1.2012 n. 6972), che dalle SSUU (18.10.2012 n. 47604/12), seppur in relazione alla vendita di semi di cannabis.
Tale principio sancisce la irresponsabilità del commerciante che ponga in vendita un prodotto formalmente lecito (ed i semi di cannabis tali sono, perchè non rientrano nella nozione legale di stupefacenti), rispetto alla successiva condotta dell’acquirente, il quale utilizzi la merce (i semi) acquistata per finalità che siano vietate e costituiscano una forma di illecito (eventualmente sanzionata espressamente come ad esempio succede per la coltivazione).
Esiste, pertanto, uno iato fra la posizione del venditore e quella dell’acquirente, una volta che la merce esce dalla sfera di disponibilità del primo per entrare in quella del secondo.
Esso si risolve nella non punibilità del commerciante e si deve applicare anche nella fattispecie.
Ragion per cui non potendo, in definitiva, “configurarsi una responsabilità penale del venditore al dettaglio […] solo per via della possibile destinazione finale delle infiorescenza da parte degli acquirenti ad usi diversi da quelli indicati dalla legge, in particolare all’uso ricreativo” (p. 5), non resta che prendere atto che la commercializzazione delle infiorescenze di cannabis deve ritenersi lecita alla duplice condizione secondo cui i prodotti derivati non superino il valore soglia dello 0,6% e, al contempo, le etichettature indicate su di esse indichino la provenienza da fornitori previamente e puntualmente identificati.
Come citare il contributo in una bibliografia:
M. Miglio – C. A. Zaina, Il Tribunale di Modena conferma la liceità del commercio al dettaglio della cd. cannabis light, in Giurisprudenza Penale Web, 2019, 5