Condanna (a pena detentiva temporanea) per il reato di cui all’art. 630 c. 2 c.p. e divieto di concessione dei benefici se non dopo aver effettivamente espiato almeno due terzi della pena irrogata: sollevata questione di legittimità costituzionale
Tribunale di Sorveglianza di Milano, Ufficio di Sorveglianza, Ordinanza, 14 maggio 2019
Dott. Simone Luerti
In tema di divieto di concessione di benefici penitenziari (art. 58-quater O.P.), segnaliamo ai lettori l’ordinanza con cui è stata sollevata questione di legittimità costituzionale del quarto comma della disposizione sopra citata – in relazione agli artt. 3 e 27 comma 3 della Costituzione – nella parte in cui prevede che i condannati a pena detentiva temporanea per il delitto di cui all’art. 630 c. 2 c.p. che abbiano cagionato la morte del sequestrato non sono ammessi ad alcuno dei benefici indicati nel comma 1 dell’art. 4-bis O.P. se non abbiano effettivamente espiato almeno due terzi della pena irrogata.
Ricordiamo che la Corte costituzionale, con sentenza n. 149 del 2018, ha già dichiarato l’illegittimità costituzionale del quarto comma dell’art. 58-quater O.P., nella parte in cui si applica ai condannati all’ergastolo per il delitto di cui all’art. 630 del codice penale che abbiano cagionato la morte del sequestrato e, in via consequenziale, ai sensi dell’ art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, nella parte in cui si applica ai condannati all’ergastolo per il delitto di cui all’art. 289-bis del codice penale che abbiano cagionato la morte del sequestrato.