Omesso versamento iva e ritenute: escluso il dolo se non si ravvisa la concreta possibilità di adempiere al pagamento nei termini di legge
in Giurisprudenza Penale Web, 2019, 5 – ISSN 2499-846X
Tribunale di Milano, Sez. terza penale, 4 febbraio 2019, n. 1342
Giudice in composizione monocratica dott. Guido Zucchetti
Il Tribunale di Milano torna nuovamente ad esprimersi in relazione alle fattispecie criminose di cui agli artt.10-bis e 10-ter D. Lgs. nr. 74/2000.
La sentenza assolutoria in commento offre due interessanti spunti di ragionamento. Il primo nel passaggio in cui si sofferma sull’accertamento del dolo generico previsto ai fini dell’integrazione dei reati di cui agli artt. 10 ter (omesso versamento IVA) e 10 bis (omesso versamento di ritenute) del D.Lgs., n. 74/2000; il secondo dove affronta la necessità, ai fini della prova dell’elemento materiale del reato di cui all’art. 10-bis., della produzione in giudizio delle certificazioni attestanti le ritenute operate.
Quanto al primo aspetto, certamente quello più interessante tra i due, il giudice meneghino si interroga sulla sussistenza nel caso di specie del dolo generico necessario ad integrare entrambe le fattispecie contestate giungendo ad una risposta negativa.
In particolare, con riferimento al reato di omesso versamento IVA, che risultava provato nella sua materialità dal momento che la documentazione prodotta confermava l’ammontare dell’IVA a debito e la qualifica di legale rappresentante in capo all’imputato, veniva escluso il dolo generico richiesto dalla norma sulla scorta delle argomentazioni svolte nella consulenza tecnica prodotta dalla difesa – e dall’esame in udienza del Consulente Tecnico -, da cui emergeva chiaramente che con riferimento all’anno di imposta in cui l’IVA non venne versata la società non aveva incassato fatture emesse per rilevanti importi, tutte emesse nei confronti della principale destinataria dei servizi erogati dalla medesima. Risultava altresì per tabulas che quest’ultima società proprio in quell’anno entrò in uno stato di grave crisi che la condusse a presentare domanda di concordato preventivo, che bloccò qualsiasi pagamento nei confronti della società creditrice, con conseguente impossibilità oggettiva per quest’ultima di adempiere all’obbligazione tributaria oggetto di imputazione.
Alla luce di tali emergenze probatorie, il Tribunale di Milano ha ritenuto di condividere l’orientamento espresso dalla Suprema Corte secondo la quale ai fini della prova del dolo generico “occorre ravvisare la concreta possibilità di adempiere il pagamento nei termini di legge, che costituisce il presupposto della sussistenza della volontà del soggetto obbligato di non effettuare il versamento del dovuto” (Cass., sez. 3, sentenza n. 6220 del 23/01/2018).
Nella fattispecie, l’omesso versamento fu del tutto involontario in quanto determinato dalla crisi di liquidità cagionata esclusivamente dall’importante inadempimento da parte del terzo soggetto.
Ne consegue che – correttamente – il giudice meneghino ha ravvisato che difettasse nel caso de quo la concreta possibilità in capo all’imputato di adempiere all’obbligo di pagamento dell’IVA per cause non imputabili all’imprenditore medesimo.
Infatti la difesa ha provato – non sic et simpliciter – che vi fosse una situazione di crisi finanziaria, ma che questa era stata determinata da fattori assolutamente estranei alla sfera di controllo dell’imprenditore e non ad una sua cattiva gestione finanziaria. Difficoltà tra l’altro che, seppur latente da tempo, si era manifestata in tempi molto ridotti, “tali da rendere in concreto inesigibili scelte operative diverse”.
Pare dunque condivisibile la scelta assolutoria motivata dall’insussistenza del dolo.
Con riferimento al delitto di cui all’art. 10-bis il Tribunale di Milano, nel richiamare i medesimi ragionamenti poc’anzi esaminati in relazione alla non sussistenza dell’elemento soggettivo del reato di cui all’art. 10 ter, ha potuto altresì escludere l’esistenza dell’elemento materiale del reato.
Ciò sul presupposto che, a tal fine, non è sufficiente la prova dell’avvenuta omissione dei versamenti delle ritenute in contestazione (nella specie offerta dall’accusa mediante la sola produzione della dichiarazione dei sostituti d’imposta – modello 770), perché avrebbe dovuto essere prodotta altresì la documentazione comprovante il rilascio delle previste certificazioni; al fine del raggiungimento della prova che le certificazioni fossero state rilasciate non è stato ritenuto sufficiente l’argomento secondo cui gli elementi acquisiti deporrebbero su una regolare gestione contabile della società, il che farebbe presumere che le certificazioni sarebbero state rilasciate; ciò in quanto una presunzione non può assurgere a prova diretta di un fatto, che avrebbe potuto essere raggiunta solo con la produzione delle certificazioni.
Come citare il contributo in una bibliografia:
C. Ferriani, Omesso versamento iva e ritenute: escluso il dolo se non si ravvisa la concreta possibilità di adempiere al pagamento nei termini di legge, in Giurisprudenza Penale Web, 2019, 5