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Sulla estensione della sentenza della Corte EDU nel caso Contrada ai cd. “fratelli minori”: la parola alle Sezioni Unite

Cassazione Penale, Sez. VI, Ordinanza, 17 maggio 2019 (ud. 23 marzo 2019), n. 21767
Presidente Mogini, Relatore Calvanese

Diamo immediata notizia – nell’attesa di ospitare contributi di approfondimento nelle prossime settimane – del deposito di un’interessante ordinanza della sesta sezione penale della Corte di Cassazione relativa alla portata e alla estensione erga alios della sentenza del 2015 della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo nel caso Contrada contro Italia.

Come è noto, con la sentenza citata la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha affermato che la fattispecie di concorso esterno in associazione di tipo mafioso deve considerarsi «il risultato di una evoluzione giurisprudenziale iniziata verso la fine degli anni ottanta e consolidatasi nel 1994 con la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione del 5/10/94, ‘Demitry’ […]» e che all’epoca in cui erano stati commessi «i fatti ascritti al ricorrente (1979-1988), il reato in questione non era sufficientemente chiaro e prevedibile per quest’ultimo […]».

La Corte di Cassazione, nell’affrontare il tema principale relativo alla portata della sentenza Contrada, si sofferma sugli aspetti relativi alla applicabilità erga alios della revisione europea e all’individuazione dello strumento azionabile da parte dei cd. “fratelli minori” per giovarsi di sentenze della Corte EDU che accertino violazioni di diritto sostanziale.

«La questione relativa all’estensione erga alios degli effetti della sentenza sul caso Contrada – si legge nella decisione –  si snoda necessariamente, da un lato, attraverso i principi affermati dalla giurisprudenza sia costituzionale che di legittimità sul tema della dell’efficacia espansiva delle sentenze della Corte EDU (ovvero della sorte dei cosiddetti “figli di un dio minore”, come autorevolmente definiti dalla dottrina), e dall’altro, sulla singolarità della pronuncia stessa, quanto ai deficit sistemici riscontrati dalla Corte di Strasburgo». La questione «ruota sulla esatta individuazione dei principi in essa contenuti, che presenta divergenti letture offerte dalla Suprema Corte: si tratta di stabilire se, al di là del caso esaminato (la Corte europea è invero “il giudice del caso concreto”), nella struttura della sentenza siano rinvenibili principi generali di diritto, che ne abbiamo costituito la ratio decidendi, potenzialmente estensibili ed applicabili erga omnes».

Sul tema specifico della estensibilità del dictum della sentenza della Corte EDU sul caso Contrada «si fronteggiano due diverse soluzioni esegetiche all’interno della giurisprudenza di legittimità: per l’orientamento inaugurato dalla sentenza Esti, la Corte EDU avrebbe stigmatizzato (sulla base peraltro di un’erronea prospettazione), ai sensi dell’art. 7 della Convenzione, la tipologia della “fonte” del precetto penale (e quindi della sanzione); per quello fatto proprio dalla sentenza Dell’Utri, il vulnus dell’art. 7 riscontrato dalla Corte EDU riguarderebbe piuttosto la “qualità” della base legale». Si prospetta, inoltre, una «terza opzione interpretativa secondo cui la sentenza sul caso Contrada avrebbe inteso censurare tout court la qualità della base legale della norma incriminatrice e della pena». Accedendo a tale ultima interpretazione – prosegue l’ordinanza – «ai cosiddetti “fratelli minori” di Contrada, sempre che si ritenga non necessario investire della questione la Corte costituzionale, si dovrebbe estendere il principio, secondo cui la fattispecie di concorso esterno delineata dagli artt. 110 e 416-bis cod. pen. non potrebbe più trovare applicazione per i fatti commessi prima del cristallizzarsi dell’interpretazione consolidata delle Sezioni Unite in materia, risalente al 1994».

Non essendo allo stato ancora disponibile lo strumento di “dialogo” istituzionale tra le Corti fornito dal Protocollo n. 16 – si legge nell’ordinanza – «occorre chiedersi se la sentenza sul caso Contrada lasci al giudice nazionale un margine di apprezzamento per valutare come applicare erga alios la nozione di prevedibilità della legge penale in presenza di contrasti giurisprudenziali, legittimando il ricorso a soluzioni individuali, caso per caso, senza quindi aggredire le reali cause del deficit riscontrato, bensì facendo uso dei test di prevedibilità modellati su un giudizio di prevedibilità/colpevolezza, e quindi personale, secondo i criteri della sentenza n. 364 del 1988 della Corte costituzionale».

In conclusione, la questione è stata rimessa alle Sezioni Unite affinché stabiliscano «se la sentenza della Corte EDU del 14 aprile 2015 sul caso Contrada abbia una portata generale, estensibile nei confronti di coloro che, estranei a quel giudizio, si trovino nella medesima posizione, quanto alla prevedibilità della condanna; e, conseguentemente, laddove sia necessario conformarsi alla predetta sentenza nei confronti di questi ultimi, quale sia il rimedio applicabile».

Redazione Giurisprudenza Penale

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