ARTICOLIDALLA CONSULTADIRITTO PENALEIN PRIMO PIANO

Pagamento del debito tributario (art. 13 c. 3 D.Lgs. 74/2000) e possibilità per il giudice di rinviare sino allo scadere della rateizzazione: la Corte Costituzionale dichiara (nuovamente) inammissibili le questioni di legittimità costituzionale

Corte Costituzionale, Ordinanza, 24 maggio 2019 (ud. 6 febbraio 2019), n. 126
Presidente Lattanzi, Relatore Coraggio

Come avevamo anticipato, era prevista per il 6 febbraio 2019 l’udienza davanti alla Corte Costituzionale sulle due questioni di legittimità costituzionale sollevate dai Tribunali di Asti e Treviso sull’art. 13 comma 3 D. Lgs. 74/2000 (causa di non punibilità del pagamento del debito tributario) «nella parte in cui prevede che, qualora prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, il debito tributario sia in fase di estinzione mediante rateizzazione è dato un termine di tre mesi per il pagamento del debito residuo, con facoltà per il Giudice di “prorogare tale termine una sola volta per non oltre tre mesi” e non consente invece, almeno in determinati casi, di concedere un termine più lungo coincidente con lo scadere del piano di rateizzazione».

La Corte Costituzionale, dopo aver riunito i due giudizi, ha ritenuto le questioni manifestamente inammissibili.

I giudici – si legge nell’ordinanza – non hanno perimetrato «la portata dell’intervento richiesto a questa Corte, non chiarendosi per quali specifiche ipotesi andrebbe prevista la possibilità di accordare tale ulteriore proroga, la natura facoltativa od obbligatoria della stessa ed eventuali limiti alla sua durata temporale» dando luogo ad una omissione che «si risolve nella indeterminatezza ed ambiguità del petitum, il che, per consolidata giurisprudenza costituzionale, comporta l’inammissibilità della questione».

Inoltre, come già evidenziato nella ordinanza n. 256 del 2017 (che ha dichiarato inammissibile analoga questione avente ad oggetto la medesima disposizione), «in considerazione della pluralità di soluzioni possibili, nessuna delle quali costituzionalmente obbligata, l’intervento sollecitato a questa Corte si caratterizza per un elevato tasso di manipolatività e comporta la scelta tra diverse opzioni che rispondono a differenti possibili modulazioni del bilanciamento degli interessi in gioco, la cui valutazione è rimessa alla discrezionalità del legislatore, salvo il limite della non irragionevolezza».

Per un approfondimento sul tema rinviamo a G. Della Volpe, La (seconda) questione di legittimità costituzionale dell’art. 13 c. 3 d. lgs. 74/2000: tra esigenze di coerenza dell’ordinamento e attuazione del principio di sussidiarietà della pena, in Giurisprudenza Penale Web, 2017, 11.

Redazione Giurisprudenza Penale

Per qualsiasi informazione: redazione@giurisprudenzapenale.com