Reato abituale improprio e procedibilità: un’interessante pronuncia in tema di “stalking”.
in Giurisprudenza Penale Web, 2019, 5 – ISSN 2499-846X
Cassazione Penale, Sez. III, 4 luglio 2018 (ud. 6 marzo 2018), n. 30045
Presidente Sarno, Relatore Rosi
Va annullata con rinvio l’ordinanza del Tribunale del riesame di Bari per avere omesso di procedere alla qualificazione giuridica delle condotte reiterate che integrano il delitto di atti persecutori di cui all’art. 612-bis c.p., al fine di verificare la procedibilità di quest’ultimo1.
Per meglio dire: il giudice deve preliminarmente scomporre l’elemento oggettivo della fattispecie incriminatrice richiamata ed attribuire separatamente l’appropriato nomen iuris a ciascuna delle condotte reiterate. Dalla determinazione del regime di procedibilità di queste discenderà quello dello stalking.
Si verifica insomma un’interferenza fra tale illecito e le condotte che ne compongono il segmento obiettivo: pur integrando una sequenza criminosa che fonda un unico reato, queste – così pare di potersi evincere dal ragionamento della Corte – non perdono del tutto la loro “individualità”. Non è dunque un’aspirazione alla mera correttezza teorica della decisione, ma un’operazione dai rilevanti risvolti pratici che, come detto, si riversano sulla procedibilità degli atti persecutori.
Si potrebbe riassumere il ragionamento così: oltre che nei casi previsti dall’art. 612- bis comma 4 c.p., il delitto in parola è perseguibile d’ufficio se almeno una delle condotte reiterate che lo compongono lo siano parimenti.
Come citare il contributo in una bibliografia:
G. Centamore, Reato abituale improprio e procedibilità: un’interessante pronuncia in tema di “stalking”, in Giurisprudenza Penale Web, 2019, 5