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Responsabilità degli enti e frode in competizioni sportive e esercizio abusivo di gioco o scommessa: pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 3 maggio 2019, n. 39

E’ stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 16 maggio 2019 la Legge 3 maggio 2019, n. 39 recante “Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014”.

Si segnala, in tema di responsabilità degli enti, che l’articolo 5 della Legge – rubricato “Reati in materia di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d’azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati” – modifica il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 nei seguenti termini:

1. Dopo l’articolo 25-terdecies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente:
«Art. 25-quaterdecies (Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d’azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati).
1. In relazione alla commissione dei reati di cui agli articoli 1 e 4 
della legge 13 dicembre 1989, n. 401, si applicano all’ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per i delitti, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
b) per le contravvenzioni, la sanzione pecuniaria fino a duecentosessanta quote.
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettera a) , del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno».

La legge è in vigore dal 17 maggio 2019.

Redazione Giurisprudenza Penale

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