Mutamento del giudice e rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale: la Consulta dichiara inammissibile la questione ma apre all’introduzione di “ragionevoli eccezioni”
Corte Costituzionale, sentenza n. 132 del 2019
Presidente Lattanzi, Relatore Viganò
1. Come avevamo anticipato, il Tribunale di Siracusa, con ordinanza del 12 marzo 2018, aveva sollevato questione di legittimità costituzionale degli articoli 525 comma 2, 526 comma 1 e 511 c.p.p. chiedendo alla Consulta di valutare «se i medesimi siano costituzionalmente illegittimi in relazione all’art. 111 della Costituzione, se interpretati nel senso che ad ogni mutamento della persona fisica di un giudice, la prova possa ritenersi legittimamente assunta solo se i testimoni già sentiti nel dibattimento, depongano nuovamente in aula davanti al giudice-persona fisica che deve deliberare sulle medesime circostanze o se invece ciò debba avvenire solo allorquando non siano violati i principi costituzionali della effettività e della ragionevole durata del processo».
Ad avviso del giudice a quo, gli articoli 525 comma 2 e 526 comma 1 c.p.p. dovrebbero essere interpretati tenendo a mente che i principi di oralità ed immediatezza (i quali, come è noto, impongono la rinnovazione dell’istruttoria nel caso di mutamento del giudice persona fisica) «non sono gli unici su cui si fonda il diritto processual-penalistico e, pertanto, talvolta possono entrare in conflitto con altri interessi fondamentali dell’ordinamento». Nel caso concreto, tali principi possono entrare «in netto contrasto con l’art. 111, comma 2 Cost., ovvero con il principio della ragionevole durata del processo. In altri termini, l’attuale interpretazione delle citate disposizioni del codice di procedura penale, pur ossequiosa della volontà del legislatore del 1989 e rispettosa di alcuni principi fondamentali desumibili in via interpretativa, permette che, a seguito dei potenzialmente infiniti mutamenti del giudice persona fisica, il processo debba ripartire dall’apertura del dibattimento un infinito numero di volte e, pertanto, che esso abbia una durata infinita, in pieno contrasto con l’art. 111, comma 2 della Costituzione».
Essendo questa una situazione – continuava il Tribunale di Siracusa – che «l’ordinamento non può tollerare», si renderebbe necessaria una lettura costituzionalmente orientata degli articoli 525 comma 2 e 526 comma 1 c.p.p attraverso un bilanciamento che consenta di «salvaguardare i principi di oralità ed immediatezza, nel rispetto della ragionevole durata del processo penale». Tale bilanciamento verrebbe garantito – si legge nell’ordinanza – soltanto qualora «a seguito del mutamento del giudice persona fisica, sia possibile (ed anzi doveroso) sentire nuovamente i testimoni già sentiti dinanzi al precedente giudicante, purché sia salvaguardata la ragionevole durata del processo e, dunque, sia rispettato il limite massimo dei tre anni del processo. Una volta superato tale limite, la prova testimoniale (già validamente assunta nel contraddittorio delle parti dinanzi ad un giudice terzo ed imparziale) non potrà essere ripetuta e di essa dovrà essere data lettura ex art. 511 cpp (articolo che disciplina uno dei modi di legittima formazione della prova)».
2. La questione prospettata dal Tribunale di Siracusa è stata ritenuta inammissibile dalla Corte Costituzionale.
Il giudice a quo prospetta – si legge nella sentenza – «la possibilità di una diversa lettura, definita «costituzionalmente orientata», delle disposizioni censurate, secondo la quale l’obbligo di ripetizione della prova dichiarativa, in caso di mutamento dell’organo giudicante, sussisterebbe solo nella misura in cui la durata del processo non ecceda il limite di durata ragionevole, individuato in tre anni dalla legge 24 marzo 2001, n. 89 (Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell’articolo 375 del codice di procedura civile). Ove il processo si protragga oltre detto limite temporale, la prova dichiarativa non dovrebbe essere nuovamente assunta – anche se la parte interessata ne faccia richiesta – e le dichiarazioni rese innanzi all’organo giudicante poi mutato potrebbero essere utilizzate per la decisione, mediante lettura dei relativi verbali».
Tuttavia, ad avviso dei giudici costituzionali, «il rimettente non fa propria questa interpretazione, evitando così di riassumere le prove dichiarative, ma ritiene invece di promuovere il presente incidente di costituzionalità, chiedendo alla Corte, alternativamente, di avallare tale interpretazione attraverso una sentenza di rigetto, ovvero di dichiarare illegittime le disposizioni censurate se interpretate secondo il diritto vivente: in tal modo, il giudice a quo da un lato formula un petitum in termini di irrisolta alternatività (sentenza n. 87 del 2013); e dall’altro mira evidentemente a conseguire un avallo alla propria interpretazione asseritamente secundum constitutionem delle disposizioni censurate, il che determina l’inammissibilità delle questioni».
3. La dichiarazione di inammissibilità della questione non ha, tuttavia, impedito alla Corte Costituzionale di cogliere l’occasione per «sottolineare le incongruità dell’attuale disciplina, così come interpretata dal diritto vivente».
Se, da un lato, il principio di immediatezza della prova è funzionale a «consentire la diretta percezione, da parte del giudice deliberante, della prova stessa nel momento della sua formazione» e «ad assicurare che il giudice che decide non sia passivo fruitore di prove dichiarative già da altri acquisite», dall’altro lato, è anche vero che «l’esperienza maturata in trent’anni di vita del vigente codice di procedura penale restituisce una realtà assai lontana dal modello ideale immaginato dal legislatore» dove «i dibattimenti che si concludono nell’arco di un’unica udienza sono l’eccezione, mentre la regola è rappresentata da dibattimenti che si dipanano attraverso più udienze, spesso intervallate da rinvii di mesi o di anni, come emblematicamente illustra l’odierno giudizio a quo».
In una simile situazione – si legge nella sentenza – «il principio di immediatezza rischia di divenire un mero simulacro: anche se il giudice che decide resta il medesimo, il suo convincimento al momento della decisione finirà – in pratica – per fondarsi prevalentemente sulla lettura delle trascrizioni delle dichiarazioni rese in udienza, delle quali egli conserverà al più un pallido ricordo».
Ad avviso dei giudici costituzionali, «in un simile contesto fattuale – con il quale non può non fare i conti ogni discorso sulla tutela dei diritti fondamentali – è doveroso sollecitare l’adozione di rimedi strutturali in grado di ovviare agli inconvenienti evidenziati, assicurando al contempo piena tutela al diritto di difesa dell’imputato».
Ciò potrebbe avvenire – continua la sentenza – «non solo favorendo la concentrazione temporale dei dibattimenti, sì da assicurarne idealmente la conclusione in un’unica udienza o in udienze immediatamente consecutive, come avviene di regola in molti ordinamenti stranieri; ma anche, ove ciò non sia possibile, attraverso la previsione legislativa di ragionevoli deroghe alla regola dell’identità tra giudice avanti al quale si forma la prova e giudice che decide. Al riguardo, occorre infatti considerare che il diritto della parte alla nuova audizione dei testimoni di fronte al nuovo giudice o al mutato collegio «non è assoluto, ma “modulabile” (entro limiti di ragionevolezza) dal legislatore» (ordinanza n. 205 del 2010), restando ferma – in particolare – la possibilità per il legislatore di introdurre «presidi normativi volti a prevenire il possibile uso strumentale e dilatorio» del diritto in questione».
Resta dunque aperta per il legislatore – conclude la Corte – «la possibilità di introdurre ragionevoli eccezioni al principio dell’identità tra giudice avanti al quale è assunta la prova e giudice che decide, in funzione dell’esigenza, costituzionalmente rilevante, di salvaguardare l’efficienza dell’amministrazione della giustizia penale, in presenza di meccanismi “compensativi” funzionali all’altrettanto essenziale obiettivo della correttezza della decisione – come, ad esempio, la videoregistrazione delle prove dichiarative, quanto meno nei dibattimenti più articolati –, e ferma restando la possibilità per il giudice di disporre, su istanza di parte o d’ufficio, la riconvocazione del testimone avanti a sé per la richiesta di ulteriori chiarimenti o l’indicazione di nuovi temi di prova, ai sensi dell’art. 506 cod. proc. pen.».