La colpa medica nella giurisprudenza post Sezioni Unite “Mariotti” (Tesi di specializzazione)
Ateneo: Università di Bologna
Anno accademico: 2018-2019
A meno di cinque anni dal c.d. “decreto Balduzzi”, il Legislatore è intervenuto nuovamente sul tema della colpa in ambito sanitario, ridefinendo l’impostazione del 2012, con l’abrogazione dell’art. 3 della l. 189/2012 e con la sostanziale modifica dell’area di penale responsabilità della classe medica, attraverso la l. 24/20171.
L’intento del Legislatore, invero, è stato quello di “aumentare le garanzie e le tutele per gli esercenti la professione sanitaria da un lato; assicurare al paziente la possibilità di essere risarcito in tempi più rapidi e, soprattutto, certi, a fronte di danni sanitari eventualmente subiti, dall’altro”, destinato, tuttavia, a scontrarsi, almeno in ambito penalistico, con alcune criticità del prodotto normativo.
Benché sul piano civilistico sia stata espressamente qualificata, ope legis, la natura della responsabilità medica (definita dall’art.7 “extracontrattuale”), sul versante penalistico, almeno nella intentio legis, lo scopo di ovviare al disastroso fenomeno della c.d. “medicina difensiva” e, di conseguenza, di consentire ai sanitari di operare in condizioni di tranquillità, in merito al rischio di essere coinvolti in procedimenti penali, si è tradotto, essenzialmente, nell’attribuire alle “linee guida” un ruolo di fondamentale importanza e nel superamento della distinzione colpa lieve/colpa grave.