ARTICOLICONTRIBUTIDIRITTO PENALE

Brevi riflessioni sul delitto di falso in attestazioni e relazioni (art. 236-bis L. Fall.)

in Giurisprudenza Penale Web, 2019, 6 – ISSN 2499-846X

Nel contributo ci si sofferma sulla fattispecie di cui all’art. 236-bis L. Fall. (Falso in attestazioni e relazioni), la quale sanziona la condotta del “professionista che nelle relazioni o attestazioni di cui agli artt. 67 comma 3 lett. d), 161 comma 3, 182 bis, 182 quinquies e 186 bis [l.fall.] espone informazioni false ovvero omette di riferire informazioni rilevanti”.

Attraverso tale fattispecie incriminatrice, si è inteso costruire lo statuto della responsabilità penale del professionista attestatore, con la tipizzazione di due distinte condotte: l’esposizione d’informazioni false e l’omissione di informazioni rilevanti.

Il soggetto attivo del reato è individuato per relationem, attraverso il rinvio alla disciplina civilistica del fallimento e in particolare al disposto dell’art. 67 comma 3 lett. d) L Fall., che connota il soggetto attestatore di specifici requisiti di professionalità e indipendenza.

Come citare il contributo in una bibliografia:
N. Menardo, Brevi riflessioni sul delitto di falso in attestazioni e relazioni (art. 236-bis L. Fall.), in Giurisprudenza Penale Web, 2019, 6