In vigore dal 15 giugno il Decreto Legge 14 giugno 2019, n. 53 (cd. “Decreto Sicurezza Bis”)
E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 14 giugno 2019 – ed è in vigore dal giorno successivo – il Decreto Legge 14 giugno 2019, n. 53 (Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica), cd. «Decreto Sicurezza Bis».
Il decreto si compone di 18 articoli suddivisi in tre capi: il primo contiene «disposizioni urgenti in materia di contrasto all’immigrazione illegale e di ordine e sicurezza pubblica», il secondo contiene «disposizioni urgenti per il potenziamento dell’efficacia dell’azione amministrativa a supporto delle politiche di sicurezza» e il terzo prevede «disposizioni urgenti in materia di contrasto alla violenza in occasione di manifestazioni sportive».
L’art. 7, in particolare, prevede le seguenti modifiche al codice penale:
a) all’articolo 339, primo comma, dopo le parole «è commessa» sono aggiunte le seguenti: «nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico ovvero»;
b) all’articolo 340, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente: «Quando la condotta di cui al primo comma è posta in essere nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, si applica la reclusione fino a due anni.»;
c) all’articolo 419, secondo comma, dopo le parole «è commesso» sono aggiunte le seguenti: «nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico ovvero»;
d) all’articolo 635: 1) al primo comma le parole «di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico o» sono soppresse; 2) dopo il secondo comma è inserito il seguente: «Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico è punito con la reclusione da uno a cinque anni.»; 3) al quarto comma le parole «al primo e al secondo comma» sono sostituite dalle seguenti: «, di cui ai commi precedenti».