ARTICOLIDIRITTO PROCESSUALE PENALEMisure cautelari

Notifica alla persona offesa della richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare: non è necessaria la presenza di pregressi rapporti tra vittima e aggressore

Cassazione Penale, Sez. VI, 20 giugno 2019 (ud. 22 marzo 2019), n. 27601
Presidente Mogini, Relatore Costantini

In merito alla nozione di “delitti commessi con violenza alla persona” – con riferimento ai quali, ai sensi dell’art. 299 c. 2-bis c.p.p., sussiste l’obbligo di notifica, al difensore della persona offesa o a quest’ultima, dell’istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare in atto – la Corte di Cassazione ha ribadito l’orientamento giurisprudenziale secondo cui tale nozione «ricomprende tutti quei delitti, consumati o tentati, che si siano manifestati in concreto con atti di violenza fisica, ovvero morale o psicologica, in danno della vittima del reato senza alcuna delimitazione volta alla necessaria presenza di pregressi rapporti tra le parti».

Dal momento che la nozione di “delitti commessi con violenza alla persona” richiama «non già una categoria di reati le cui fattispecie astratte siano connotate dall’elemento della violenza (sia essa fisica, psicologica o morale) alla persona, bensì tutti quei delitti, consumati o tentati, che, in concreto, si siano manifestati con atti di violenza in danno della persona offesa», ad avviso della Corte non può condividersi l’orientamento, minoritario all’interno della giurisprudenza di legittimità, secondo cui l’ambito di applicazione dell’obbligo di notifica ex art. 299 c.p.p. andrebbe limitato «ai soli delitti maturati all’interno di un pregresso rapporto tra vittima e aggressore ovvero per i quali sussistono concrete possibilità di intimidazione o di ritorsioni».

Redazione Giurisprudenza Penale

Per qualsiasi informazione: redazione@giurisprudenzapenale.com