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Irretroattività delle modifiche apportate all’art. 4-bis O.P. dalla “spazzacorrotti”: anche il Tribunale di Brindisi solleva questione di legittimità costituzionale

Tribunale di Brindisi, Sezione Penale, Ordinanza, 30 aprile 2019
Presidente Relatore dott. F. Cacucci

In merito ai profili di diritto intertemporale della Legge 9 gennaio 2019, n. 3 (cd. Spazzacorrotti) in tema di esecuzione delle pene detentive per reati cd. ostativi, segnaliamo ai lettori l’ordinanza con cui il Tribunale di Brindisi ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 24 e 25 c.2, 117 c. 1 Cost., 7 Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ratificata e resa esecutiva con L. 4.8.1955 n. 848 (CEDU), come interpretato dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, con riferimento all’art. 1 c. 6 lett. b) della Legge 9 gennaio 2019 n. 3 nella parte in cui, modificando l’art. 4-bis c. 1 della Legge 26 Luglio 1975, n. 354 – norma richiamata dall’art. 656 c. 9 lett. a) c.p.p. – si applica anche al delitto di cui all’art. 314 c.p. commesso anteriormente all’entrata in vigore della medesima legge.

Analoghe questioni sono già state sollevate dal GIP del Tribunale di Como, dal Tribunale di Napoli, dalla Corte di Appello di Lecce, dalla Corte di Appello di Reggio Calabria, dal Tribunale di Sorveglianza di Venezia e, più recentemente, dalla Corte di Cassazione.

Per un approfondimento, rinviamo agli articoli di V. Alberta, L’introduzione dei reati contro la pubblica amministrazione nell’art. 4 bis, co. 1, OP: questioni di diritto intertemporale, in Giurisprudenza Penale Web, 2019, 2 M. Passione, Vecchie e nuove preclusioni, in Giurisprudenza Penale Web, 2019, 3.

Redazione Giurisprudenza Penale

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