ARTICOLIDIRITTO PENALEParte generale

Sulla applicabilità della attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità (art. 62 n. 4 c.p.) ai reati contro la fede pubblica

Cassazione Penale, Sez. V, 20 giugno 2019 (ud. 5 marzo 2019), n. 27729
Presidente Sabeone, Relatore Brancaccio

In tema di circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità ex art. 62 n. 4 c.p. («l’avere, nei delitti contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di speciale tenuità ovvero, nei delitti determinati da motivi di lucro, l’avere agito per conseguire o l’avere comunque conseguito un lucro di speciale tenuità, quando anche l’evento dannoso o pericoloso sia di speciale tenuità»), si è affermato che l’attenuante è configurabile anche in relazione ai reati contro la fede pubblica purché il fatto sia commesso per un motivo di lucro e la speciale tenuità riguardi sia l’entità del lucro, conseguendo o conseguito, sia l’evento dannoso o pericoloso.

A seguito della modifica recata dalla L. 7 febbraio 1990 n. 19 all’art. 62, comma 1, n. 4 – si legge nella decisione – «la circostanza attenuante del danno economico di speciale tenuità è applicabile ad ogni tipo di delitto, indipendentemente dalla natura giuridica del bene oggetto di tutela, purché il fatto risulti commesso per un motivo di lucro, e cioè per acquisire, quale risultato dell’azione delittuosa, un vantaggio patrimoniale, e purché la speciale tenuità riguardi sia il lucro (prefigurato o conseguito) sia l’evento dannoso o pericoloso».

Essendo l’espressione “evento dannoso o pericoloso” «idonea a comprendere qualsiasi offesa penalmente rilevante purché essa sia, tanto in astratto (in relazione alla natura del bene giuridico oggetto di tutela) che in concreto (come contestata), di tale particolare modestia da risultare “proporzionata” alla tenuità del vantaggio patrimoniale che l’autore del fatto si proponeva di conseguire o ha in effetti conseguito», ne discende che «l’attenuante potrebbe essere non applicabile in concreto soltanto ai delitti che producono un danno o una situazione di pericolo di una qualche gravità e consistenza, nonché a quelli la cui previsione è posta a tutela di beni fondamentali o diritti inviolabili».

I giudici hanno quindi ritenuto non condivisibile l’orientamento, minoritario all’interno della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la circostanza attenuante della speciale tenuità del danno patrimoniale non sarebbe applicabile ai reati contro la fede pubblica (in questi termini Sez. 5, n. 23812 del 15/05/2013, Artoni, Rv. 255522).

Redazione Giurisprudenza Penale

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