Trattamento sanzionatorio del reato di oltraggio a pubblico ufficiale: il Tribunale di Torino solleva questione di legittimità costituzionale
Tribunale di Torino, sesta sezione penale, ordinanza, 29 gennaio 2019
Giudice dott.ssa Maria Cristina Tognoni
Si segnala l’ordinanza con cui il Tribunale di Torino ha sollevato questione di legittimità costituzionale in tema di oltraggio a pubblico ufficiale (art. 341-bis c.p.).
Il giudice, dopo aver ricordato che la fattispecie si presenta come plurioffensiva – in quanto lesiva sia dell’onore e del decoro della persona investita di pubbliche funzioni che del prestigio della pubblica amministrazione – ha evidenziato come «sussista, a parità di interessi giuridici tutelati, una iniqua sproporzione tra la sanzione applicata nel caso della violazione dell’art. 342 c.p. (oltraggio a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario) e quella, notevolmente più grave, inflitta nel caso della violazione dell’art. 341-bis c.p.».
Si tratta di due fattispecie – si legge nell’ordinanza – che «offendono entrambe l’onore e/o il prestigio di soggetti che rivestono la qualifica di pubblici ufficiali e tutelano interessi giuridici sostanzialmente identici: nel caso dell’art. 341-bis del codice penale l’offesa deve avvenire nei confronti di un pubblico ufficiale mentre compie un atto d’ufficio ed a causa o nell’esercizio delle sue funzioni; nel caso dell’art. 342 del codice penale l’offesa deve essere rivolta ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o di una rappresentanza di esso, o di una pubblica Autorità costituita in collegio, al cospetto di essi».
Nel caso di specie – continua il Tribunale – «la violazione dell’eguaglianza, declinata appunto come disparità (ingiustificata) di trattamento tra situazioni eguali o comunque assimilabili in relazione a significativi aspetti delle fattispecie, è resa evidente dalla diversa natura della sanzione prevista dal legislatore per le due fattispecie in esame, rispettivamente pecuniaria e detentiva. Tale ingiusta disparità di trattamento si manifesta non soltanto sotto il profilo della specie della pena, ma anche per quanto riguarda i limiti entro i quali è ammessa la sospensione condizionale della pena (art. 164, 2 comma del codice penale) e gli effetti della esecuzione della pena in caso di mancata sospensione della stessa».
Il Tribunale ha ravvisato profili di contrasto anche con l’art. 27, 3 comma della Costituzione: «pur senza addentrarsi nel noto dibattito sulla finalità della pena, è evidente che una sanzione inadeguata nella specie e nella quantità, non in armonia con l’attuale contesto storico in cui deve essere concretamente applicata, nel quale risulta già da tempo avviato un processo volto a depenalizzare gli illeciti meno gravi, contrasti con l’obbligo di tendere alla rieducazione, generando un senso di generale di sfiducia nella Giustizia e nelle Istituzioni, ed andando a incidere negativamente sul percorso rieducativo del reo».
In conclusione, è stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell’art. 341-bis c.p., in relazione agli articoli 3 e 27 della Costituzione, nella parte in cui punisce la condotta di chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone, offenda l’onore ed il prestigio di un pubblico ufficiale mentre compie un atto d’ufficio ed a causa o nell’esercizio delle sue funzioni, con la reclusione fino a tre anni.