ARTICOLIDIRITTO PENALEParte speciale

Trattamento sanzionatorio del reato di oltraggio a pubblico ufficiale: il Tribunale di Torino solleva questione di legittimità costituzionale

Tribunale di Torino, sesta sezione penale, ordinanza, 29 gennaio 2019
Giudice dott.ssa Maria  Cristina  Tognoni 

Si segnala l’ordinanza con cui il Tribunale di Torino ha sollevato questione di legittimità costituzionale in tema di oltraggio a pubblico ufficiale (art. 341-bis c.p.).

Il giudice, dopo aver ricordato che la fattispecie si presenta come plurioffensiva – in quanto lesiva sia dell’onore e del decoro della persona investita di pubbliche funzioni che del prestigio della pubblica amministrazione – ha evidenziato come «sussista, a parità di interessi giuridici tutelati, una iniqua sproporzione tra la sanzione applicata nel caso della violazione dell’art. 342 c.p. (oltraggio a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario) e quella, notevolmente più grave, inflitta nel caso della violazione dell’art. 341-bis c.p.».

Si tratta di due fattispecie – si legge nell’ordinanza – che «offendono entrambe l’onore e/o il prestigio di soggetti che rivestono la qualifica di pubblici ufficiali e tutelano interessi giuridici  sostanzialmente  identici: nel  caso dell’art. 341-bis del codice penale l’offesa deve avvenire nei confronti di un pubblico ufficiale mentre compie un atto d’ufficio ed a causa o nell’esercizio delle sue funzioni; nel caso dell’art. 342 del  codice penale l’offesa deve essere  rivolta ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o di una rappresentanza di esso, o di una pubblica Autorità costituita in collegio, al cospetto di essi».

Nel caso di  specie – continua il Tribunale – «la  violazione  dell’eguaglianza, declinata appunto  come  disparità  (ingiustificata)  di  trattamento tra situazioni  eguali o comunque assimilabili in relazione a significativi aspetti  delle  fattispecie, è resa evidente dalla diversa natura della sanzione prevista dal  legislatore per le due fattispecie  in  esame, rispettivamente pecuniaria e detentiva. Tale ingiusta disparità di trattamento si manifesta non soltanto sotto il profilo della specie della  pena, ma anche per quanto riguarda i  limiti  entro i quali è ammessa  la sospensione condizionale della pena (art. 164,  2  comma  del  codice penale) e gli effetti della esecuzione della pena in caso di  mancata sospensione della stessa».

Il Tribunale ha ravvisato profili di contrasto anche con l’art. 27, 3 comma della Costituzione: «pur senza addentrarsi nel noto dibattito sulla finalità  della pena, è evidente che una sanzione inadeguata nella specie e nella quantità, non in armonia con l’attuale contesto storico in cui  deve essere concretamente applicata, nel quale risulta già da tempo avviato un processo volto a depenalizzare gli  illeciti meno gravi, contrasti con l’obbligo di tendere alla  rieducazione,  generando  un senso di generale di sfiducia nella Giustizia e nelle Istituzioni, ed andando a incidere negativamente sul percorso rieducativo del reo».

In conclusione, è stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell’art. 341-bis c.p., in relazione agli articoli 3 e 27 della Costituzione, nella parte in cui punisce la condotta di  chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico e in  presenza  di  più  persone, offenda  l’onore ed  il prestigio di un pubblico ufficiale mentre compie un atto d’ufficio ed a causa o nell’esercizio delle sue funzioni, con la reclusione fino a tre anni.

Redazione Giurisprudenza Penale

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