ARTICOLIDIRITTO PENALE

La proposta di legge sull’abbassamento del limite di età dell’imputabilità da 14 a 12 anni

E’ stata presentata il 7 febbraio 2019 la proposta di legge A.C.1580 (Cantalamessa ed altri) recante: “Modifiche al codice penale e alle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, in materia di imputabilità dei minori e di pene applicabili a essi nel caso di partecipazione ad associazione mafiosa” che propone una modifica dell’art. 97 c.p. nel senso di ridurre il limite di età per l’imputabilità del minore da quattordicidodici anni.

La proposta si compone di 3 articoli:

Art. 1. (Riduzione del limite di età per l’imputabilità del minore)
1. L’articolo 97 del codice penale è sostituito dal seguente:  «ART. 97. – (Minore degli anni dodici) – Non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i dodici anni ».
2. I riferimenti, contenuti in disposizioni del codice penale, al limite di età di quattordici anni ai fini dell’imputabilità del minore si intendono sostituiti con riferimenti al limite di età di dodici anni.

Art. 2. (Pena applicabile a minori aderenti ad associazioni di tipo mafioso anche straniere)
1. Al primo comma dell’articolo 98 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «quattordici anni» sono sostitute dalle seguenti: «dodici anni»;
b) dopo le parole: «; ma la pena è diminuita» sono aggiunte le seguenti: «, tranne che nei casi previsti dall’articolo 416-bis».

Art. 3. (Modifiche alle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448)
1. Alle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 dell’articolo 8 è sostituito dal seguente: «3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano altresì quando vi è ragione di ritenere che l’imputato sia minore degli anni dodici»;
b) l’articolo 26 è sostituito dal seguente: «ART. 26. – (Obbligo dell’immediata declaratoria della non imputabilità) – 1. In ogni stato e grado del procedimento il giudice, quando accerta che l’imputato è minore degli anni dodici, pronuncia, anche di ufficio, sentenza di non luogo a procedere trattandosi di persona non imputabile»

La proposta risulta assegnata alla II Commissione Giustizia in sede Referente il 24 giugno 2019.

Redazione Giurisprudenza Penale

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