Lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti: emanata la direttiva (UE) 2019/713
in Giurisprudenza Penale, 2019, 7-8 – ISSN 2499-846X
È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale UE del 10 maggio 2019 la direttiva 2019/713, del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti, che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio.
Tale misura legislativa, come emerge dai considerando del testo, è finalizzata da un lato ad intensificare la lotta alle frodi e falsificazioni dei mezzi di pagamento diversi dai contanti, quali mezzi di finanziamento della criminalità organizzata e delle relative attività criminose. Dall’altro, la direttiva mira a favorire il mercato unico digitale, al quale nuocciono le condotte illecite connesse ai mezzi di pagamento suddetti (che comprendono carte di debito e credito, ma anche portafogli elettronici, pagamenti tramite dispositivi mobili e valute virtuali), in quanto scalfiscono la fiducia dei consumatori e provocano perdite economiche dirette. Invero, i dati non sono confortanti: è stato stimato che nel 2013 le condotte criminose abbiano sottratto 1,44 miliardi di euro mediante frodi con mezzi di pagamento diversi dai contanti e che ogni anno i cittadini europei ricevono circa 36 miliardi di messaggi di phishing.
Alla luce della natura sempre più digitale dei mezzi di pagamento diversi dai contanti, e della conseguente dimensione transfrontaliera del loro utilizzo, la direttiva prescrive l’aggiornamento e l’integrazione delle disposizioni contenute nella decisione quadro 2001/4113/GAI, con particolare riferimento al reato di frode informatica, auspicando l’armonizzazione della disciplina nel diritto degli Stati membri.
In particolare, tra le condotte criminose nei confronti delle quali gli Stati dovranno predisporre misure di diritto penale efficaci ed efficienti, vi sono le condotte preparatorie all’effettiva utilizzazione fraudolenta dei mezzi di pagamento in questione, da qualificare come reati a sé, quali: la raccolta e il possesso di strumenti di pagamento allo scopo di commettere frodi, ad esempio mediante il phishing, lo skimming, oppure indirizzando o reindirizzando gli utenti di un servizio di pagamento verso siti web falsi, e la loro distribuzione, ad esempio vendendo su Internet informazioni relative alle carte di credito.
Dato il carattere per lo più immateriale dei mezzi di pagamento diversi dai contanti, il legislatore europeo prescrive che siano definite in ambito digitale forme di condotta equivalenti a quelle classiche, quali la frode, la falsificazione, il furto e l’illecita appropriazione.
Oltre alle previsioni di criminalizzazione e sanzione, la direttiva detta le misure da attuare alla luce del carattere transfrontaliero delle condotte in questione, sottolineando la necessità di rafforzare la cooperazione tra Stati membri ed eliminare gli ostacoli operativi che intralciano le indagini e le azioni penali. A tale riguardo, l’art. 14 impone agli Stati di garantire, tra l’altro, “un punto di contatto operativo nazionale disponibile ventiquattr’ore su ventiquattro, sette giorni su sette”. All’interno del medesimo Titolo IV, sono altresì previsti specifici obblighi di comunicazione dei reati, assistenza e sostegno alle vittime, di prevenzione e sensibilizzazione, nonché di monitoraggio e analisi dei dati.
Per il recepimento della direttiva 2019/713, all’articolo 20 della stessa è previsto che “Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 maggio 2021. Essi ne informano immediatamente la Commissione”.
Per quanto riguarda il diritto italiano, sarà necessario parametrare il contenuto prescrittivo della direttiva con quello delle disposizioni codicistiche, quali l’art. 640 ter rubricato “Frode informatica” e l’art. 493 ter c.p. “Indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento”. Ad una prima lettura, in relazione alle condotte perpetrate dalle persone fisiche, la normativa italiana parrebbe risultare già conforme agli articoli 3 – 9 della direttiva, anche rispetto al quadro sanzionatorio, prevedendo massimi edittali superiori alle norme minime indicate nel testo europeo.
Un’altra disposizione della direttiva a cui l’Italia dovrà prestare attenzione è l’art. 10, “Responsabilità delle persone giuridiche” e le relative misure sanzionatorie previste all’art. 11. Questa norma impone agli Stati membri di adottare le misure necessarie affinché le persone giuridiche possano essere ritenute responsabili (i.) dei reati di cui agli articoli da 3 a 8 commessi a loro vantaggio da qualsiasi persona che agisca a titolo individuale o in quanto membro di un organismo della persona giuridica e che occupi una posizione preminente in seno alla persona giuridica su una delle basi seguenti: a) un potere di rappresentanza della persona giuridica; b) l’autorità di adottare decisioni per conto della persona giuridica; c) l’autorità di esercitare un controllo in seno alla persona giuridica; nonché (ii.) qualora la mancata sorveglianza o il mancato controllo da parte di una persona di cui al paragrafo 1 abbia reso possibile la commissione, da parte di una persona sottoposta alla sua autorità, di uno qualsiasi dei reati di cui agli articoli da 3 a 8 a vantaggio della persona giuridica.
E’ probabile che tale previsione richiederà un opportuno adeguamento delle disposizioni del d. lgs. 231/2001 sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, in particolare del capo inerente la responsabilità’ amministrativa per reati previsti dal codice penale.
Come citare il contributo in una bibliografia:
S. Carrer, Lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti: emanata la direttiva (UE) 2019/713, in Giurisprudenza Penale Web, 2019, 7-8