Rilevanza penale della fotocopia contraffatta di atto pubblico inesistente: nota a Cass. Pen., SS.UU., n. 35814/2019
in Giurisprudenza Penale, 2019, 9 – ISSN 2499-846X
Cassazione Penale, Sezioni Unite, 7 agosto 2019 (ud. 28 marzo 2019), n. 35814
Presidente Carcano, Relatore De Amicis
Con sentenza n. 35814/2019, pronunciata il 28.03.2019 e depositata il 07.08.2019, le Sezioni Unite della Suprema Corte sono intervenute in materia di delitti contro la fede pubblica, affrontando il problema dell’eventuale rilevanza penale della condotta di chi formi una falsa fotocopia di un atto pubblico in realtà inesistente.
La questione era stata rimessa alle Sezioni Unite da parte della Quinta Sezione penale della Corte di Cassazione, originariamente investita dei ricorsi proposti dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Cagliari e dal difensore della costituita parte civile avverso la sentenza con cui la Corte d’appello del capoluogo sardo – riformando integralmente la pronuncia di condanna emessa dal Giudice di prime cure – aveva ritenuto che non costituisse reato la formazione di una falsa fotocopia di un’autorizzazione edilizia in realtà neppure mai rilasciata, esibita dall’imputato alla propria controparte nell’ambito di una trattativa negoziale.
Con ordinanza di rimessione datata 21.11.2018, la Quinta Sezione penale della Corte di Cassazione aveva evidenziato un contrasto giurisprudenziale tra due opposti orientamenti: il primo contrario alla punibilità a titolo di falsità materiale della mera predisposizione e del successivo utilizzo di una falsa fotocopia di un atto inesistente, in mancanza di ulteriori requisiti di forma e di sostanza in grado di concretizzare l’offesa al bene giuridico tutelato facendo apparire il documento contraffatto come il documento originale o come una copia autentica di esso; il secondo invece favorevole a ritenere integrato il reato di falso anche a fronte della semplice presentazione di una riproduzione fotostatica di un documento in realtà inesistente, ma di cui verrebbero simulati l’esistenza e gli effetti probatori.
Nel ricostruire il quadro giurisprudenziale di riferimento, le Sezioni Unite osservano come, secondo il primo indirizzo interpretativo sopra menzionato, la rilevanza penale dell’utilizzo di una fotocopia contraffatta non possa prescindere dalla presenza al suo interno “di attestazioni formali che la facciano figurare come estratta da un documento originale, riconducendola di fatto alla categoria delle copie autentiche […], laddove la mancanza di attestazioni confermative dell’autenticità della copia è ritenuta tale da escludere di per sé la ravvisabilità del reato“.
Considerato che oggetto di tutela da parte delle norme sul falso materiale è l’autenticità degli atti in relazione al loro contenuto e/o alla loro provenienza (Cass. Pen., sez. V, n. 11185/1998 del 05.05.1998; Cass. Pen., sez. V, n. 4406/1999 del 04.03.1999) e che una mera fotocopia è di per sé priva di valenza probatoria (Cass. Pen., sez. V, n. 3273/2018 del 26.10.2018, dep. 2019), per i sostenitori della tesi in esame “ne discende che la formazione ad opera del privato di una falsa fotocopia di un documento originale inesistente, presentata come tale e priva di qualsiasi attestazione che confermi la sua originalità o la sua estrazione da un originale esistente, non integra alcuna ipotesi di falso documentale, anche nell’eventualità in cui la stessa abbia, in astratto e per la sua verosimiglianza, attitudine a trarre in inganno i terzi, potendo il suo uso essere, in tal caso, sanzionato eventualmente a titolo di truffa” [1].
L’opposto e più severo orientamento giurisprudenziale fonda invece la rilevanza penale di condotte come quella descritta sulla duplice considerazione per cui, da un lato, “l’esibizione di una fotocopia recante il contenuto apparente di un atto pubblico implica la falsa formazione di tale atto al fine di trarne la copia” e, dall’altro, la lesione della pubblica fede non richiederebbe necessariamente un intervento materiale su un atto pubblico, “essendo invece sufficiente […] che con la falsa rappresentazione offerta dalla fotocopia l’atto appaia, contrariamente al vero, esistente“. A fronte dell’idoneità della copia falsificata ad essere percepita come documento originale e realistico, pregiudicando così l’interesse alla pubblica affidabilità degli atti provenienti dalla pubblica amministrazione, l’indirizzo in commento nega qualsiasi rilievo alla mancanza di dichiarazione di autenticità della fotocopia [2].
Entrambi i descritti orientamenti concordano tuttavia su un punto: si configura il reato di falsità materiale allorché la falsa fotocopia, ancorché priva di attestazione di conformità all’originale, sia presentata “con l’apparenza di un documento originale, atto a trarre in inganno i terzi di buona fede” (Cass. Civ., sez. V, n. 8870/2014 del 09.10.2014, dep. 2015).
Delineate le opposte posizioni emerse in giurisprudenza, le Sezioni Unite passano ad esaminare le condotte tipiche sanzionate dall’art. 476 c.p., consistenti alternativamente nella formazione, in tutto o in parte, di un atto falso ovvero nell’alterazione di un atto vero. In assenza di esplicite definizioni normative, tali concetti sono stati chiariti nell’ambito del diritto vivente: la prima tipologia di condotta, definibile anche come attività di contraffazione, si realizza ponendo “fisicamente in essere un atto o parte di un atto che non preesisteva”; la condotta di alterazione si verifica invece quando un preesistente e genuino documento “subisce una modificazione di qualsiasi specie (aggiunte, cancellature, sostituzioni, ecc…) apportatavi dopo la sua definitiva formazione, compresa quella eventualmente apposta dall’autore del documento senza esservi autorizzato dagli aventi diritto”.
Alla luce di quanto sopra, la condotta oggetto della questione rimessa alle Sezioni Unite rientra nell’ipotesi della contraffazione, dal momento che “la falsità investe l’atto intero nella sua realtà fenomenica, facendosi apparire esistente un atto in realtà mai formato”.
Inquadrata così la condotta in esame, la Suprema Corte si occupa di sgombrare il campo da alcune osservazioni non pertinenti rispetto al caso di specie: evidenzia in primo luogo le peculiarità che caratterizzano la differente fattispecie di simulazione di copia autentica di originali inesistenti, delitto previsto e punito dall’art. 478 c.p.; esclude quindi che tra gli elementi costitutivi del reato di falsità materiale vi sia un necessario riferimento ad un preesistente dato naturalistico [3]; tratteggia il diverso ambito di incidenza della falsità materiale rispetto a quella ideologica [4]; richiama infine la distinzione tra inesistenza materiale e inesistenza giuridica di un atto [5].
Tutto ciò chiarito, le Sezioni Unite osservano come “la contraffazione che si realizza mediante la formazione di un atto in realtà inesistente ben possa avvalersi dello strumento materialmente rappresentato dall’utilizzo di una copia falsa, documentando una volontà solo apparente perché non viene in realtà espressa”.
Il problema dell’eventuale rilevanza penale di tale condotta si pone quando l’agente abbia direttamente realizzato la copia falsa, potendo in tal caso egli esser chiamato a rispondere di un titolo di reato variabile in base alla diversa natura del documento falsamente riprodotto (“se trattasi di atto pubblico, dunque, ex artt. 476-482 c.p., se di certificato amministrativo ex artt. 477-482 c.p.”); rimarrebbe invece priva di rilievo penale – in conseguenza dell’abrogazione dell’art. 485 c.p., che sino all’intervento del D.Lgs. 7/2016 puniva il falso in scrittura privata – la condotta di chi alterasse una copia da lui non materialmente prodotta.
Nell’avviarsi a risolvere la questione dedotta alla propria attenzione, il Supremo Collegio, dopo aver mosso alcune osservazioni critiche nei confronti di entrambi i descritti orientamenti giurisprudenziali, ritiene infine maggiormente condivisibile la posizione espressa da chi – nell’ambito del primo indirizzo, tendenzialmente contrario alla punibilità di condotte analoghe a quella costituente concreto oggetto di giudizio – ha concentrato la propria attenzione “sulle ipotesi in cui la copia di un documento si presenti o venga esibita con caratteristiche tali, di qualsiasi guisa, da voler sembrare un originale, ed averne l’apparenza, ovvero la sua formazione sia idonea e sufficiente a documentare nei confronti dei terzi l’esistenza di un originale conforme”; in ciascuno di tali casi emergeranno fattispecie punibili ai sensi degli artt. 476 o 477 c.p., a seconda della natura del documento che mediante la copia è stato in realtà falsamente formato o attestato esistente.
Nel condividere tale impostazione ricostruttiva, le Sezioni Unite pongono in evidenza come essa si fondi su un criterio oggettivo, volto ad individuare in concreto le attività di contraffazione che (ad esempio tramite tecniche di ritocco e fotomontaggio) finiscono per attribuire alla copia i connotati di un provvedimento originale o di una copia conforme, realizzando così una situazione di apparenza effettivamente in grado di sorprendere la fede pubblica.
Rispetto a tale soluzione, la Suprema Corte evidenzia poi come sia “indifferente la circostanza di fatto legata alla materiale esistenza o meno dell’atto “originale” rispetto al quale dovrebbe operarsi il raffronto comparativo con la copia”: l’attività di contraffazione assume infatti come riferimento “non tanto la copia in sé, quanto il falso contenuto dichiarativo o di attestazione apparentemente mostrato dalla natura della copia formata ed esibita dall’agente, laddove l’originale non esiste affatto ovvero, se realmente esistente, rimane inalterato e comunque estraneo alla vicenda”.
Alla luce del percorso argomentativo sin qui ricostruito, le Sezioni Unite giungono quindi ad enunciare il seguente principio di diritto: “la formazione della copia di un atto inesistente non integra il reato di falsità materiale, salvo che la copia assuma l’apparenza di un atto originale”.
In applicazione del principio di offensività in concreto, la soluzione raggiunta dalla pronuncia in esame pone l’accento sugli effetti dell’atto contraffatto, piuttosto che sulla sua forma: se normalmente la produzione di una fotocopia contraffatta non configura il reato di falsità materiale, trattandosi di documento privo di quelle formalità che normalmente valgono ad autenticarne il contenuto, lo stesso non si può dire allorché la copia, per le modalità con cui è creata ed esibita, dia adito ad una situazione di apparenza tale da far fondatamente ritenere esistente il sottostante (ed invece inesistente) rapporto giuridico, concretizzando così un’effettiva lesione del bene giuridico protetto.
Una residua tutela penale è comunque prevista anche nei confronti di chi si limiti a formare una fotocopia contraffatta e a presentarla come tale, senza l’inserimento di ulteriori elementi in grado di accrescerne e garantirne l’affidabilità: secondo l’orientamento giurisprudenziale seguito dalle Sezioni Unite, tale condotta potrà eventualmente integrare gli artifizi con cui si realizza il delitto di truffa.
[1] L’orientamento in parola muove in definitiva dal presupposto che “la copia priva di attestazione di conformità all’originale, in quanto inidonea a svolgere una funzione probatoria, non ha valore giuridico di documento derivato, con il logico corollario secondo cui la falsa fotocopia, se presentata come tale, non assume rilevanza sul piano penale, perché intrinsecamente priva di capacità decettiva, anche nel caso di inesistenza dell’originale“.
[2] Secondo l’impostazione delineata dall’indirizzo in commento, “assurge a fattore determinante non già la formale attestazione di conformità all’originale, ma il dato sostanziale che la fotocopia abbia l’apparenza di un originale e sia utilizzata come tale o, quantomeno, che il suo utilizzo faccia apparire come esistente un atto pubblico che, viceversa, non esiste“.
[3] Chiariscono infatti le Sezioni Unite che “nelle ipotesi di falsità materiale, dunque, non è un elemento essenziale la difformità dal vero, poiché la rispondenza ad un dato naturalistico che dovrebbe essere riprodotto nell’atto non è un requisito compreso nella descrizione normativa e non assume anzi alcuna rilevanza, tanto che si ritengono falsità materiali anche le modifiche o le aggiunte apportate in un atto pubblico dopo che lo stesso è stato definitivamente formato, ancorché il soggetto abbia agito per ristabilire la verità effettuale, salva l’ipotesi in cui esse si risolvano in mere correzioni di errori materiali o integrazioni che, lungi dal modificarne l’elemento contenutistico, siano invece dirette ad un completamento essenziale del relativo procedimento di formazione“.
[4] Potendo la prima colpire “ogni tipo di atti, non soltanto quelli precostituiti a fini probatori ed istituzionalmente indirizzati a provare la verità dei fatti in esse attestati”, mentre per la seconda “essenziale è invece la natura dell’atto […], dove l’autore riceve o forma un atto destinato a provare la verità dei fatti in esso attestati “, tant’è vero che, prosegue la Corte, “il disvalore dell’azione è dalla legge indicato nella violazione dei doveri di fedeltà inerenti all’esercizio della pubblica funzione di certificazione“.
[5] Inesistenza giuridica che “si verifica quando non è possibile identificare alcuna fattispecie negoziale, mancando addirittura gli elementi necessari perché si possa avere una figura esteriore di negozio giuridico, come nel caso, ad esempio, dell’atto privo di firma”; ai fini della configurabilità del reato di falsità materiale la Suprema Corte nega rilievo alle ipotesi di inesistenza giuridica dell’atto falsificato, dal momento che “ciò che conta […] è che l’atto, al momento in cui è posto in essere, sia apparentemente valido, assumendo al riguardo un rilievo decisivo la possibilità, valutata ex ante, della lesione della pubblica fede“.
Come citare il contributo in una bibliografia:
M. Bertelli Motta, Rilevanza penale della fotocopia contraffatta di atto pubblico inesistente: nota a Cass. Pen., SS.UU., n. 35814/2019, in Giurisprudenza Penale, 2019, 9