ARTICOLIDIRITTO PROCESSUALE PENALE

Falsa autocertificazione del reddito e revoca del decreto di ammissione al gratuito patrocinio nel caso di mancato superamento dei limiti di legge (rimessione alle Sezioni unite)

in Giurisprudenza Penale, 2019, 9 – ISSN 2499-846X

Cassazione Penale, Sez. IV, Ordinanza, 6 giugno 2019 (ud. 4 giugno 2019), n. 29284
Presidente Izzo, Relatore Picardi, ricorrente Pacino

Quid iuris nel caso in cui il giudice, dopo aver ammesso il richiedente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, dovesse rilevare, a prescindere dall’accertamento del reato di cui all’art. 95 DPR 115/2002 (d’ora in poi TUSG), la falsità delle dichiarazioni rese dall’istante nell’autocertificazione e la sussistenza di una reale condizione reddituale che, sebbene diversa da quella indicata dal beneficiario, non trascende i limiti di legge che consentono l’ammissione al beneficio?

Questa la questione affrontata e poi rimessa alle Sezioni unite con l’ordinanza in epigrafe, stante la formazione in atto di due versanti giurisprudenziali sul punto, proprio a cagione dell’orientamento palesato dalla Sezione rimettente in contrasto con altra impostazione ermeneutica.

Giova tuttavia procedere con ordine inquadrando la problematica nell’alveo normativo di riferimento.

È infatti noto che, ai sensi dell’art. 112 TUSG, la revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato va disposta:

  • se l’interessato non comunica «entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, dalla data di presentazione della istanza o dalla eventuale precedente comunicazione di variazione le variazioni rilevanti dei limiti di reddito verificatesi nell’anno precedente» (art. 79 co. 1 lett. d) TUSG);
  • se, dopo la comunicazione di cui al citato art. 79 co. 1, lett. d) TUSG, il reddito sia variato in misura tale da escludere l’ammissione, superando le soglie di legge;
  • se, per il richiedente cittadino extracomunitario arrestato, internato o detenuto non venga prodotta la certificazione consolare ex art. 79 co. 2 TUSG entro venti giorni dalla data di presentazione della istanza di ammissione al gratuito patrocinio;
  • se risulta provato il difetto originario o sopravvenuto delle condizioni reddituali utili all’ammissione (la revoca è qui prevista d’ufficio o su sollecitazione dell’amministrazione finanziaria, non oltre 5 anni dalla data di definizione del processo);
  • all’esito delle integrazioni richieste ex art. 96 co. 2 e 3 TUSG.

Inoltre, una ipotesi espressa di revoca è prevista dall’art. 95 TUSG, delitto che punisce le falsità e/o le omissioni commesse nella dichiarazione sostitutiva di certificazione, nelle dichiarazioni, nelle indicazioni e nelle comunicazioni previste dall’art. 79 co. 1, lett. b), c), d), prevedendo altresì un aggravio di pena se dalla condotta vietata consegua l’ottenimento o il mantenimento dell’ammissione al patrocinio. Infatti, la condanna comporta la “revoca” e il “recupero […] delle somme corrisposte dallo Stato”.

La disciplina sinora esposta lascia scoperto il caso specifico su cui verte l’ordinanza di rimessione.

In effetti, pare sfornita di regolamentazione la seguente ipotesi: il richiedente, all’atto della redazione dell’istanza e della collegata dichiarazione sostitutiva, attesta falsamente i propri dati reddituali, dissimulando una sottostante condizione economica che gli avrebbe comunque garantito l’accesso al beneficio; al contempo, non vi è stato ancora alcun accertamento o comunque non è intervenuta alcuna condanna per il reato ex art. 95 TUSG, che punisce la falsità in quanto tale (ponendosi al più un problema di sussistenza dell’elemento soggettivo), senza distinguere tra il caso della falsità celante una condizione incompatibile col beneficio e il caso della falsità celante una condizione compatibile con esso.

L’ipotesi problematica accennata, infatti, non potrebbe comportare la revoca né ex art. 95 cit., in quanto la norma richiede una condanna; né ex art. 112 cit. in quanto il caso in parola non rientra in alcuna delle ipotesi da esso disciplinate.

Un primo orientamento giurisprudenziale – agganciato ad un obiter dictum rinvenibile nella sentenza Sez. Un. 6591/2008 e ad alcune sentenza di legittimità – destreggiandosi in questa zona grigia ritiene che il provvedimento di ammissione al gratuito patrocinio vada revocato in ossequio ad alcune riflessioni di coerenza interna del sistema:

  1. si valorizza il principio per cui l’operatività di un istituto solidaristico quale il patrocinio a spese dello Stato, tendente ad attuare il diritto costituzionale di difesa ex art. 24 Cost., trova quale contraltare un pregnante obbligo di lealtà della parte richiedente;
  2. si ritiene la veridicità dei dati inseriti nell’autocertificazione condizione di ammissibilità, sicché l’inammissibilità riscontrata dopo l’ammissione al beneficio comporta necessariamente la revoca;
  3. si ritiene contraddittorio che l’ordinamento preveda la revoca [art. 112 co. 1, lett. a), TUSG] se il richiedente non comunica le variazioni reddituali, a prescindere dal loro effetto sul mantenimento del beneficio, e non la preveda nel caso in cui, sin dall’inizio, l’istante abbia dichiarato il falso;
  4. l’art. 95 TUSG prevede che la condanna comporti la revoca del beneficio, ma non vieta che tale revoca possa essere disposta prima della condanna.

Il secondo orientamento, trasfuso nell’ordinanza di rimessione dalla quarta Sezione, è invece antitetico e poggia su diversi assunti:

  1. l’istituto della revoca può operare solo in casi tassativi, trattandosi di un provvedimento che comprime il diritto di difesa;
  2. non è dato rinvenire nell’art. 79 TUSG la veridicità dell’istanza tra le condizioni di ammissibilità;
  3. l’art. 112 1 lett. a) TUSG, che sanziona la mancata comunicazione delle “eventuali variazioni dei limiti di reddito” va letto in combinato disposto con l’art. 79 co. 1, lett. d) cit., che prevede l’impegno del richiedente a comunicare le variazioni “rilevanti”; da questo combinato disposto discenderebbe che, ex art. 79 co. 1, lett. d), il richiedente è impegnato a comunicare le sole variazioni che comportino il superamento delle soglie di legge, e che, pertanto, l’art. 112 co. 1 lett. a) cit. comporterebbe la revoca nel solo caso di violazione di tale regola e non nel caso in cui l’ammesso al beneficio non abbia comunicato variazioni comunque infrasoglia.

Al fine di evitare la formazione stabile di un conflitto giurisprudenziale, viene rimessa alle Sezioni unite il quesito «se la falsità o incompletezza dell’autocertificazione allegata all’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato ne comporti l’inammissibilità e, dunque, la revoca, in caso di intervenuta ammissione, anche nell’ipotesi in cui i redditi effettivi non superino il limite di legge; ovvero in tale ultima ipotesi, non incidendo sull’ammissibilità dell’istanza, ne determini la revoca soltanto nei casi espressamente previsti dagli artt. 95 e 112 del d.P.R. n. 115 del 2002».

Come citare il contributo in una bibliografia:
F. Lombardi, Falsa autocertificazione del reddito e revoca del decreto di ammissione al gratuito patrocinio nel caso di mancato superamento dei limiti di legge (rimessione alle Sezioni unite), in Giurisprudenza Penale, 2019, 9