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La Corte di Cassazione ritorna sul concetto di “quasi-flagranza”

in Giurisprudenza Penale, 2019, 9 – ISSN 2499-846X

Cassazione Penale, Sez. II, 6 settembre 2019 (ud. 14 giugno 2019), n. 37303
Presidente Gallo, Relatore Mantovano

Con sentenza n. 37303 del 14.06.2019, depositata in data 06.09.2019, la II sezione penale della Corte di Cassazione è intervenuta in tema di arresto in flagranza, offrendo una chiara e più ampia lettura della nozione di quasi-flagranza“, sulla quale si erano recentemente espresse anche le Sezioni Unite con sentenza n. 39131 del 24.11.2015, depositata il 21.09.2016.

Come noto, gli artt. 380 e ss. c.p.p. riconoscono agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria – e in alcuni casi anche ai privati cittadini – la possibilità di privare un soggetto della libertà personale a fronte di una situazione di conclamata colpevolezza che l’art. 382 c.p.p. definisce come “stato di flagranza”. Secondo la norma appena richiamata, infatti, “è in stato di flagranza chi viene colto nell’atto di commettere il reato“.

Accanto ad ipotesi di piena ed evidente flagranza, nelle quali l’azione criminosa viene direttamente percepita nel suo dispiegarsi, la realtà propone però anche situazioni più sfumate, in cui il soggetto agente è individuato nel momento in cui, avendo già portato a termine il proprio intento criminoso, sta cercando di guadagnare la fuga. Anche in tali situazioni il legislatore ha ritenuto opportuno consentire di procedere all’arresto come forma di misura “precautelare”: nell’ambito di una nozione allargata di flagranza – dagli studiosi definita “quasi-flagranza”[1] – rientrano quindi anche i casi di chi “subito dopo il reato, [sia] inseguito dalla polizia giudiziaria, dalla persona offesa o da altre persone” ovvero di chi sia “sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima“.

Nel caso affrontato dalla Suprema Corte con la pronuncia in commento, il giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Catanzaro aveva convalidato l’arresto di un uomo il quale, in seguito ad una rapina, nel giro di nemmeno dieci minuti era stato rintracciato e quindi bloccato dalla polizia giudiziaria grazie alla descrizione del suo abbigliamento resa dalla persona offesa.

Avverso il provvedimento di convalida proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell’indagato, richiamando tra l’altro il recente orientamento espresso dalle Sezioni Unite, secondo cui non sarebbe possibile “procedere all’arresto in flagranza sulla base di informazioni fornite dalla vittima o da terzi nell’immediatezza dei fatti“, dal momento che in tale ipotesi difetterebbe “la immediata ed autonoma percezione, da parte di chi proceda all’arresto, delle tracce del reato e del loro collegamento inequivocabile con l’indiziato“.

Nel rigettare il ricorso, la Suprema Corte pone in evidenza le peculiarità e le differenze che la concreta fattispecie in esame presenta rispetto all’autorevole pronuncia richiamata dalla difesa, contribuendo così a rileggere il senso e la portata dello stesso recente intervento delle Sezioni Unite.

Viene innanzitutto evidenziato come l’art. 382 c.p.p. – nel tratteggiare il requisito della “sorpresa” dell’indiziato “con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima” – non richiede che la P.G. assista direttamente ai fatti contestati, né che l’individuazione del reo avvenga in maniera non casuale: ciò che rileva è piuttosto la “diretta percezione da parte della [polizia giudiziaria] soltanto degli elementi idonei a farle ritenere sussistente, con altissima probabilità, la responsabilità del medesimo [arrestato], nei limiti temporali determinati dalla commissione del reato «immediatamente prima»“.

La situazione di qualificata evidenza probatoria della colpevolezza che nelle ipotesi di quasi-flagranza giustifica l’adozione della misura precautelare e l’eventuale successivo giudizio con rito direttissimo si fonda in altre parole sul concorso di due requisiti: da un lato la percezione, da parte di chi procede all’arresto, di elementi di fatto tali da collegare un soggetto ad un fatto di reato con alto grado di probabilità, indispensabile per procedere ad una limitazione della libertà personale tutelata dall’art. 13 Cost.; dall’altro un contesto di stretta contiguità cronologica tra condotta del reo ed intervento degli operanti, che una  parte della giurisprudenza – adottando un approccio piuttosto elastico –arriva ad estendere ad un arco temporale anche di alcune ore (cfr. ex multis Cass. Pen., sez. II, n. 19948 del 04.04.2017, dep. 26.04.2017; Cass. Pen., sez. IV, n. 53553 del 26.10.2017, dep. 27.11.2017).

Ciò chiarito, la Suprema Corte rileva come nella vicenda rimessa al suo esame l’individuazione dell’agente sia avvenuta sulla base della descrizione dell’abbigliamento di quest’ultimo fornita dalla vittima, a differenza di quanto accaduto nel caso all’origine della pronuncia delle Sezioni Unite in cui l’indiziato era stato rintracciato dalla P.G. sulla semplice base delle generalità del presunto autore del delitto indicate dalla persona offesa.

Se certamente le generalità anagrafiche, in quanto meri dati identificativi di un soggetto, non rientrano nella nozione di “cose o tracce del reato”, lo stesso non può invece dirsi per l’abbigliamento del reo, quale connotato esteriore percepibile sul piano materiale e in grado di ricollegare l’indiziato al fatto di reato per il tramite della descrizione fornita dalla persona offesa agli agenti di P.G. intervenuti.

Osserva infatti la Corte come “la nozione di cose o tracce dalle quali emerga che [l’indiziato] abbia commesso il reato poco prima non fa coincidere necessariamente quelle cose o quelle tracce con il compendio del reato“: tra gli elementi tali da indurre la P.G. intervenuta a ritenere con elevata probabilità la responsabilità dell’arrestato rientrano quindi non solo quelli tradizionalmente integranti la sfaccettata nozione di “corpo del reato”[2] (ad esempio l’arma ancora impugnata dal fuggitivo oppure il bene sottratto e rinvenuto in possesso di quest’ultimo), ma anche altri dati di fatto – come appunto il vestiario descritto dalla vittima – la cui diretta constatazione può fondare la sicura previsione dell’accertamento giudiziario della colpevolezza dell’arrestato.

Rispetto alla restrittiva pronuncia delle Sezioni Unite, la sentenza in commento giunge ad una soluzione nell’ambito della quale i margini per procedere all’arresto in condizioni di quasi-flagranza appaiono senz’altro più ampi. Tale soluzione, apprezzabile perché tiene in adeguata considerazione le concrete modalità con cui spesso avviene l’intervento delle forze di polizia nell’immediatezza della segnalazione di un fatto di reato, non va tuttavia fraintesa.

A fronte di un dato potenzialmente non univoco quale certamente è l’abbigliamento – suscettibile di indicazioni dalle più puntuali e precise sino alle più generiche e vaghe – la stessa II sezione della Suprema Corte evidenzia come, nel caso di specie, all’elemento costituito dal vestiario si affiancassero ulteriori punti di riscontro, costituiti dalla borsa sottratta poco prima e rinvenuta sulla via percorsa dal fuggiasco e dal luogo ove l’indiziato è stato infine fermato, coerente con un percorso di rapido allontanamento dal teatro della rapina consumata pochi minuti prima; tale consistente quadro probatorio veniva infine suggellato dal riconoscimento operato dalla persona offesa.

Se dunque la P.G. può procedere all’arresto anche dopo aver percepito “cose o tracce del reato” su segnalazione della vittima o di terzi, tali elementi devono tuttavia sempre rispettare la rigida ratio di garanzia sottesa agli artt. 380 e ss. c.p.p., consentendo cioè di esprimere un fondato ed elevatissimo, ancorché provvisorio, giudizio di reità a carico dell’arrestato: a tal fine, in sede di convalida, sarà quanto mai opportuna una prudente valutazione di tutti gli elementi noti e disponibili agli operanti nel momento in cui procedevano ad applicare la misura precautelare, in grado di corroborare l’attendibilità della segnalazione ricevuta.


[1] Espressione che le menzionate Sezioni Unite paiono voler superare laddove osservano che le due ipotesi di inseguimento del reo e di sorpresa dello stesso con cose o tracce dalle quali emerga la precedente del reato, tradizionalmente integranti la nozione di “quasi-flagranza”, non devono più ritenersi meramente equiparate alla situazione di flagranza propria in virtù di una sorta di fictio legis, “bensì integrano, disgiuntamente e a pieno titolo, […] lo stato di flagranza“; con la conseguenza per cui “il sintagma quasi-flagranza resta ormai privo di ogni valore giuridico-concettuale e assume nella accezione corrente la funzione di espressione puramente indicativa dei due casi di flagranza de quibus“.
[2] Ai sensi del comma 2 dell’art. 253 c.p.p. “sono corpo del reato le cose sulle quali o mediante le quali il reato è stato commesso nonché le cose che ne costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo“.

Come citare il contributo in una bibliografia:
M. Bertelli Motta, La Corte di Cassazione ritorna sul concetto di “quasi-flagranza”, in Giurisprudenza Penale, 2019, 9 – ISSN 2499-846X