Tra attualità del pregiudizio e retroattività dell’art. 35 O.P. (diritto di reclamo)
Magistrato di Sorveglianza di Alessandria, Ordinanza, 27 luglio 2019
Giudice dott. Vignera
In tema di “diritto di reclamo da parte di detenuti ed internati” (art. 35 O.P.), segnaliamo il provvedimento con cui il Magistrato di Sorveglianza di Alessandria ha affermato i seguenti principi di diritto:
– la questione sulla “attualità” o meno del pregiudizio dedotto con la domanda ex art. 35-ter O.P. ha carattere logicamente preliminare rispetto a quella sulla “retroattività” o meno di tale norma.
– il provvedimento dichiarativo dell’inammissibilità della domanda ex art. 35-ter O.P. per ritenuta irretroattività della norma presuppone logicamente l’esclusione dell’attualità del pregiudizio dedotto quale condizione dell’azione ex art. 35-ter cit.
– il decreto dichiarativo dell’inammissibilità della domanda ex art. 35-ter O.P. per ritenuta irretroattività della norma, se impugnato per un motivo (nella fattispecie: la non necessaria attualità del pregiudizio dedotto) privo di correlazione con la motivazione (nella fattispecie: l’irretroattività dell’art. 35-ter O.P.) posta a fondamento di quel decreto, determina l’inammissibilità originaria dell’impugnazione e, con essa, il passaggio in giudicato della statuizione non validamente impugnata (nella fattispecie: la declaratoria di inammissibilità della domanda per ritenuta irretroattività dell’art. 35-ter O.P.).