La decisione della Corte Costituzionale nel caso Cappato: non punibile, a determinate condizioni, chi agevola l’esecuzione del proposito di suicidio
Come avevamo anticipato, era prevista per oggi la decisione della Corte Costituzionale sulla questione di legittimità costituzionale dell’art. 580 c.p. (istigazione o aiuto al suicidio) sollevata dalla Corte di Assise di Milano nel procedimento penale a carico di Marco Cappato per il suicidio assistito di Fabiano Antoniani (detto DJ Fabo).
Lo scorso ottobre, come è noto, la Corte Costituzionale, dopo aver evidenziato «che l’attuale assetto normativo concernente il fine vita lascia prive di adeguata tutela determinate situazioni costituzionalmente meritevoli di protezione e da bilanciare con altri beni costituzionalmente rilevanti», aveva deciso di rinviare la decisione di circa un anno (fissando due udienze per il 24 e il 25 settembre 2019) al fine di «consentire in primo luogo al Parlamento di intervenire con un’appropriata disciplina».
Questo il comunicato stampa della Corte Costituzionale in merito alla decisione:
La Corte costituzionale si è riunita in camera di consiglio per esaminare le questioni sollevate dalla Corte d’assise di Milano sull’articolo 580 del Codice penale riguardanti la punibilità dell’aiuto al suicidio di chi sia già determinato a togliersi la vita.
In attesa del deposito della sentenza, l’Ufficio stampa fa sapere che la Corte ha ritenuto non punibile ai sensi dell’articolo 580 del codice penale, a determinate condizioni, chi agevola l’esecuzione del proposito di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi, di un paziente tenuto in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetto da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che egli reputa intollerabili ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli.
In attesa di un indispensabile intervento del legislatore, la Corte ha subordinato la non punibilità al rispetto delle modalità previste dalla normativa sul consenso informato, sulle cure palliative e sulla sedazione profonda continua (articoli 1 e 2 della legge 219/2017) e alla verifica sia delle condizioni richieste che delle modalità di esecuzione da parte di una struttura pubblica del SSN, sentito il parere del comitato etico territorialmente competente.
La Corte sottolinea che l’individuazione di queste specifiche condizioni e modalità procedimentali, desunte da norme già presenti nell’ordinamento, si è resa necessaria per evitare rischi di abuso nei confronti di persone specialmente vulnerabili, come già sottolineato nell’ordinanza 207 del 2018.
Rispetto alle condotte già realizzate, il giudice valuterà la sussistenza di condizioni sostanzialmente equivalenti a quelle indicate.