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Interessi di mora e usura: questioni irrisolte e ricerca di equilibri

in Giurisprudenza Penale, 2019, 10 – ISSN 2499-846X

Non ha certamente bisogno di presentazioni: collocata dal legislatore fra i delitti contro il patrimonio (mediante frode), l’usura (art. 644 c.p.) integra una delle forme di illecito più virulente, oltre che più gravi, della predetta categoria. Probabilmente, il delitto in parola rappresenta un’esemplare affermazione della c.d. «giustizia contrattuale»: valore immanente in tutto il sistema contrattuale di fonte legale, essa postula l’esigenza di un (sia pur minimo) equilibrio economico in seno ai rapporti negoziali.

In un certo senso (se si vuole): l’usura è posta a presidio dell’equità degli scambi contrattuali. Anzi, si potrebbe forse dire che, attraverso la punizione di tale agire criminoso, il legislatore va oltre quel tradizionale ed intrinseco limite insito nella materia contrattuale, la quale – come noto – si arresta ad una giustizia «commutativa»; vi si potrebbe addirittura leggere un anelito alla composizione di spinose problematiche sociali (si pensi all’indigenza delle classi più povere ed alla carenza di risorse finanziarie, peraltro considerevolmente acuite dalla crisi economica), aventi l’effetto – come si intuisce – di precludere o limitare sensibilmente l’accesso al credito da parte di soggetti economicamente deboli.

I tratti fisiologici in discorso fanno dunque emergere oggi l’impropria collocazione codicistica del delitto in parola: benché posta tra i delitti contro il patrimonio, essa protegge il regolare ed affidabile andamento del credito, unitamente alla libertà di autodeterminazione dei contraenti. Connotati di fondo che paiono giustificare la riconduzione dell’usura entro il novero dei mala quia prohibita (e non già fra i mala in se), essendo la scelta legislativa favorevole alla punizione dell’usura fortemente legata al contesto storico, sociale e culturale di riferimento. Se ciò è vero, si coglie nitidamente la difficoltà insita sia nella tutela degli interessi coinvolti dal reato in commento, sia nel tentativo di composizione del conflitto fra istanze di segno opposto: tentativo di composizione che – come si cercherà di illustrare nel prosieguo – prevede la costante ricerca di una razionale coesistenza (all’interno di un mercato concorrenziale, tendenzialmente improntato al liberismo economico) della libertà dei contraenti e dell’equità degli scambi contrattuali. 

Come citare il contributo in una bibliografia:
G. Centamore, Interessi di mora e usura: questioni irrisolte e ricerca di equilibri, in Giurisprudenza Penale, 2019, 10