ARTICOLIDIRITTO PENALEParte generale

Alle Sezioni Unite una questione sulla natura (oggettiva o soggettiva) della aggravante dell’agevolazione dell’associazione mafiosa (art. 416-bis.1 c.p.)

Cassazione Penale, Sez. II, 4 ottobre 2019 (ud. 10 settembre 2019), n. 40846
Presidente Gallo, Relatore Recchione

Con l’ordinanza allegata, la seconda sezione penale della Corte di Cassazione ha rimesso alle Sezioni Unite una questione di diritto relativa alla natura giuridica della circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis.1. c.p. – articolo inserito dal D.Lgs. 1-3-2018 n. 21 “Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell’articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103” – secondo cui «per i delitti punibili con pena diversa dall’ergastolo commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo la pena è aumentata da un terzo alla metà».

Questa, in particolare, la questione rimessa alle Sezioni Unite: «se l’aggravante speciale già prevista dall’art. 7 D.I. n. 152 del 1991 ed oggi inserita nell’art. 416 bis.1 cod. pen. che prevede l’aumento di pena quando la condotta tipica sia consumata “al fine di” agevolare l’attività delle associazioni mafiose abbia natura “oggettiva” concernendo le modalità dell’azione, ovvero abbia natura “soggettiva” concernendo la direzione della volontà».

Redazione Giurisprudenza Penale

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