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La sentenza della Corte EDU sull’ergastolo ostativo ci pone un problema importante, che però siamo preparati a risolvere. Dalle presunzioni assolute a quelle relative.

in Giurisprudenza Penale, 2019, 10 – ISSN 2499-846X

Nonostante in molti guardassero a questa possibilità con rilevante e fondata preoccupazione, la pronuncia della Corte europea dei diritti dell’uomo è arrivata ed è stata di segno negativo, perchè ha respinto il ricorso italiano.

Questo esito apre potenzialmente un enorme problema nel nostro sistema normativo, problema che dovrà essere affrontato nei prossimi mesi attingendo ai livelli più alti della nostra nobile esperienza giuridica e giudiziaria.

Di sicuro ci sarà da tenere un punto fermo: non possiamo – muovendo dalla pronuncia Cedu nella sua assolutezza – abdicare al nostro straordinario standard (normativo ed applicativo) di efficienza nella lotta alla criminalità organizzata, un traguardo che ci è costato tanti decenni di difficoltà, di esperimenti problematici e soprattutto di enormi sacrifici, anche umani.

In particolare non possiamo permetterci – attraverso il superamento dell’ergastolo ostativo – di avviare un processo di sgretolamento del regime efficacemente soprannominato del “doppio binario”, cioè di quel sistema normativo che prevede una disciplina differenziata per soggetti che, come gli affiliati mafiosi, appartengono ad un circuito criminale che è – sul piano sociologico, criminologico e culturale – obiettivamente e innegabilmente “differente” da tutti gli altri contesti malavitosi. Questo è un dato innegabile, che non dobbiamo assolutamente dimenticare, tenendo bene impresse in mente le lapidarie parole su questo punto di Giovanni Falcone, che del regime del doppio binario può considerarsi iniziatore e che in un bellissimo articolo del 1989 (non a caso intitolato “La mafia tra criminalità e cultura”) scriveva che «ritenere la mafia una pura organizzazione criminosa avente come unico scopo la ricerca di lucro è un enorme errore di prospettiva, il quale rischia di far impostare male le stesse strategie repressive».

D’altronde non si può negare che è proprio questa disciplina “differenziata” per i mafiosi che, soprattutto sul versante del carcerario, ha contribuito a dare un grande sostegno allo strumento preziosissimo delle collaborazioni con la giustizia, strumento senza il quale – piaccia o non piaccia – l’azione repressiva (e talora anche quella preventiva) in materia antimafia non potrebbe certamente essere più la stessa.

E allora, che cosa fare dopo la sentenza Cedu, che sembra difficilmente superabile e che rischia di far proliferare il numero dei ricorsi di detenuti mafiosi ergastolani?

La soluzione, come accennavo prima, va ricercata nella eccellente cultura giuridica che di certo non manca, per tradizione, al nostro Paese. E, in particolare, occorre secondo me prestare molta attenzione a tutte quelle pronunce che, anche al di là della Cedu (e, direi, ben prima di quest’ultima), la nostra Corte costituzionale ha emesso nel corso degli anni al fine di rendere pienamente compatibile il sistema normativo del “doppio binario” con i fondamentali principi enucleati dalla nostra Costituzione dall’articolo 3 (il principio di uguaglianza) e, ancor di più, dall’articolo 27 (sulla finalità rieducativa della pena). E’ quest’ultimo un principio sviluppato proprio dalla cultura liberale italiana, a partire da Cesare Beccaria, che quindi sappiamo benissimo come maneggiare e come bilanciare con l’esigenza – davvero ineliminabile – di un’azione antimafia efficace e incisiva.

Volendo riassumere in un concetto semplice ma comunque corretto quello che ha fatto la nostra Corte costituzionale, possiamo dire che la Consulta ha trasformato alcune delle “presunzioni assolute” inizialmente previste in materia di criminalità organizzata (e cioè quelle presunzioni che non ammettono mai di essere superate, perchè non riconoscono la prova contraria) in presunzioni solo “relative” (cioè appunto superabili con una prova contraria, che però deve essere rigorosa e specifica). E’ questo, ad esempio, quanto la Corte ha fatto sulla presunzione assoluta di adeguatezza della misura della custodia cautelare in carcere per i mafiosi, trasformandola appunto in una presunzione relativa: e cioè il carcere – in materia di misure cautelari – rimane la regola per i mafiosi, ma è possibile – in presenza di circostanze specifiche e contrarie, ben documentate e provate, del caso concreto – sostituirlo in alcuni casi con una misura meno afflittiva.

Io credo che una soluzione dello stesso tenore possa essere pensata per la questione affrontata ieri dalla Cedu, che riguarda la concedibilità dei cosiddetti benefici penitenziari per gli ergastolani mafiosi che non collaborano con la giustizia (è questa, ridotta all’osso, la categoria dell’ergastolo ostativo).

Questa esclusione finora prevista dalla disciplina italiana è fondata su una “presunzione assoluta” di pericolosità sociale del mafioso detenuto che appunto abbia scelto di non collaborare con la magistratura. La Corte EDU ci ha sostanzialmente chiesto di superare questa assolutezza: e si potrebbe pensare di farlo esattamente nella ragionevole misura “coniata” dalla nostra Corte costituzionale, trasformando questa presunzione da assoluta in relativa. In modo tale che per il “mafioso non collaboratore” la non concedibilità dei benefici penitenziari resti assolutamente la regola del nostro sistema, ma rendendo tale regola astrattamente derogabile in quegli specifici e rigorosi casi nei quali il giudice – esaminando tutte le circostanze specifiche della fattispecie concreta – ritenga di poter escludere la pericolosità sociale del detenuto anche in assenza di collaborazione.

Un percorso del genere, tra l’altro, anche al di là della recente sentenza Cedu, potrebbe tranquillizzare notevolmente anche la nostra Corte costituzionale, che – non a caso – è stata chiamata proprio di recente a esprimersi sulla questione dell’ergastolo ostativo e che per questo si pronuncerà sul tema già prima della fine dell’anno.

Come citare il contributo in una bibliografia:
R. Tartaglia, La sentenza della Corte EDU sull’ergastolo ostativo ci pone un problema importante, che però siamo preparati a risolvere. Dalle presunzioni assolute a quelle relative, in Giurisprudenza Penale, 2019, 10