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I nuovi orizzonti del dibattimento rinnovato davanti al giudice diversamente composto

in Giurisprudenza Penale, 2019, 10 – ISSN 2499-846X

Cassazione Penale, Sezioni Unite, 10 ottobre 2019 (ud. 30 maggio 2019), n. 41736 
Presidente Carcano, Relatore Beltrani

Rileggendo le Sez. un. Iannaso 15 gennaio 1999, CED 212395 e Cremonese, 28 novembre 2001, in linea con quanto affermato dalla Corte costituzionale con le sentenze C. cost. n. 205 del 2010 e C. cost. n. 132 del 2019, tenuto conto della giurisprudenza Cedu, le Sezioni Unite con la sentenza 41736/19 ridisegnano i confini operativi dell’art. 525 cpv. c.p.p.

Si tratta, com’è noto, della previsione che – a pena di nullità assoluta e quindi insanabile – regola il c.d. principio di immediatezza con cui si dava piena estrinsecazione al “metodo orale” di cui alla legge delega (criterio direttivo n. 2 della l. n. 81 del 1987).

Sono due le premesse sulla cui base viene elaborata la motivazione: la conservazione degli atti (validi) precedentemente compiuti e la rinnovazione del “dibattimento” davanti al nuovo giudice.

Sotto il primo profilo, la sentenza fa riferimento a quanto previsto dagli artt. 525, comma 2, c.p.p., 42, comma 2, c.p.p., art. 12, comma 2, disp. att. civ e art. 1, comma 2, l. n. 652 del 1996.

Conseguentemente, conservano validità le attività prodromiche al dibattimento e le dichiarazioni rese in precedenza. Conseguentemente, ancora, conserveranno efficacia le attività previste dagli artt. 492, 493 e 495 c.p.p..

L’assunto, che trova numerose conferme nella giurisprudenza della Cassazione, è ritenuto in linea con la durata ragionevole del processo (art. 111 secondo comma ultima parte Cost.), quindi non esclude poteri di revoca o di modifica dei provvedimenti in precedenza assunti da parte del nuovo giudice.

Sotto il secondo profilo, si sottolinea come il nuovo dibattimento riprenderà dalla dichiarazione di apertura (art. 492 c.p.p.) con la conseguenza che le parti saranno rimesse nella condizione di riformulare la richiesta di rinnovazione delle prove già indicate ex artt. 468, 493 e 495 c.p.p. nonché di formulare nuove richieste probatorie ex artt. 468 e 493 c.p.p.

In altri termini, riaperto il dibattimento, le parti saranno rimesse ex art. 493 c.p.p. nella condizione di richiedere al nuovo giudice sia l’ammissione delle prove di cui avevano formulato richiesta (tra le quali anche quelle già assunte), nonché potranno richiedere anche l’assunzione di nuove prove.

Pertanto, non potrà essere data lettura delle precedenti dichiarazioni ove ci sia una richiesta di rinnovazione della prova e questa sia possibile.

In linea con quanto affermato, la sentenza de qua riconosce il diritto alla rinnovazione solo alla parte che abbia formulato la relativa richiesta ai sensi dell’art. 468 c.p.p., con possibilità di ulteriori specificazioni delle ragioni che rendono necessario il nuovo ascolto, restando diversamente consolidate le precedenti dichiarazioni.

Dovrebbe, tuttavia, ritenersi – in linea con quanto affermato dalla Sezioni Unite – in ordine alla possibilità di rinnovare le richieste di prova, che l’altra parte possa indicare il soggetto già sentito tra le prove da assumere (ex novo).

Tali elementi possono imporre la concessione di termini (brevi) per l’espletamento di queste incombenze. Residuano comunque i poteri d’ufficio nei limiti di cui all’art. 507 c.p.p.

La riformulazione delle richieste delle prove già assunte oltre a costituire la condizione dell’audizione consente così di superare l’eventuale vizio – insanabile – connesso alla nullità assoluta di cui all’art. 525 c.p.p.

La riattivazione del circuito dibattimentale mette il nuovo giudice nella condizione di esercitare i poteri di cui agli artt. 190 e 495 c.p.p. con la conseguenza di ritenere che saranno riassunte, o assunte, solo le prove non vietate, non manifestamente superflue, non rilevanti. Il dato opera anche in relazione alle prove già assunte di cui è stata chiesta la riassunzione.

Sulla base di questi elementi sono stati fissati i seguenti principi di diritto:

– «il principio di immutabilità, previsto dall’art. 525 c. 2 prima parte c.p.p., impone che il giudice che provvede alla deliberazione della sentenza sia non solo lo stesso giudice davanti al quale la prova è assunta, ma anche quello che ha disposto l’ammissione della prova, fermo restando che i provvedimenti sull’ammissione della prova emessi dal giudice diversamente composto devono intendersi confermati se non espressamente modificati o revocati»;

– «l’avvenuto mutamento della composizione del giudice attribuisce alle parti il diritto di chiedere, ai sensi degli artt. 468 e 493 c.p.p., sia prove nuove sia la rinnovazione di quelle assunte dal giudice diversamente composto, in quest’ultimo caso indicando specificamente le ragioni che impongano tale rinnovazione, ferma restando la valutazione del giudice, ai sensi degli artt. 190 e 495 c.p.p., anche sulla non manifesta superfluità della rinnovazione della stessa»;

– «il consenso delle parti alla lettura ex art. 511 c. 2 c.p.p. degli atti assunti dal collegio in diversa composizione, a seguito della rinnovazione del dibattimento, non è necessario con riguardo agli esami testimoniali la cui ripetizione non abbia avuto luogo perché non chiestanon ammessa o non più possibile».

Come citare il contributo in una bibliografia:
G. Spangher, I nuovi orizzonti del dibattimento rinnovato davanti al giudice diversamente composto, in Giurisprudenza Penale, 2019, 10