Subappalto di servizi e delitto di indebita compensazione
Tribunale di Padova, sentenza, 14 febbraio 2019
Sezione del Giudice per le Indagini Preliminari
La pronuncia che si allega offre l’occasione per fornire qualche spunto di riflessione in merito all’elemento soggettivo in capo al soggetto agente committente nell’ambito del delitto di indebita compensazione ex art. 10 quater D.Lgs. 74/2000.
Questi, in estrema sintesi, i fatti: all’odierno imputato – quale Legale Rappresentante di una S.p.A. – veniva contestata la violazione dell’art. 10 quater D.Lgs. 74/2000 per aver asseritamente utilizzato in compensazione crediti di imposta inesistenti.
Segnatamente, negli anni 2013-2014, la Società committente si sarebbe fatta fatturare da un fornitore prestazioni aventi ad oggetto attività di ricerca mai effettivamente svolte dalla controparte.
Piuttosto, quest’ultima – che non disponeva dell’organizzazione, della struttura e del personale per svolgere i progetti commissionati – si era limitata ad affidare tali servizi a terzi sub-fornitori, ribaltando al committente, in un secondo momento, i relativi costi in aggiunta a un ricarico pari al 20%.
Ragion per cui – secondo la posizione dell’Agenzia delle Entrate – la Società legalmente rappresentata dall’odierno imputato avrebbe utilizzato nel biennio sopra indicato crediti di imposta inesistenti.
Sennonché, indiscussa la sussistenza dei fatti sotto il profilo prettamente oggettivo (“il […] non era un organismo di ricerca in grado di operare in modo autonomo“, p. 4), a difettare è piuttosto l’elemento soggettivo.
Si legge infatti che – ed è il punto cruciale – “è necessario provare che […] e per essa […] era pienamente consapevole del fatto che il [….] fatturante non disponeva nel 2013 e nel 2014 della organizzazione, dei mezzi e delle persone per portare avanti i progetti di ricerca che davano diritto ad utilizzare le fatture in compensazione” (p. 3); in altri termini, è necessaria “la prova del dolo della compensazione indebita“, la quale presuppone che l’imputato sapesse “che […] avrebbe subappaltato le prestazioni a terzi” (p. 3).
Prova che – nel caso che ci occupa – non è stata raggiunta, dal momento che l’odierno imputato (rectius, la Società committente) ignorava del tutto l’esistenza di terzi fornitori subappaltanti e – nel biennio qui oggetto di contestazione – aveva intrattenuto rapporti negoziali esclusivamente con la Società appaltante.