ARTICOLIDIRITTO PROCESSUALE PENALEMisure cautelari

Alle Sezioni Unite una questione sulla modalità di esercizio del diritto di partecipazione all’udienza di riesame del soggetto sottoposto a restrizione della libertà

Cassazione Penale, Sez. V, 23 ottobre 2019 (ud. 13 settembre 2019), n. 43406
Presidente Scarlini, Relatore Riccardi

Segnaliamo l’ordinanza con cui è stata rimessa alle Sezioni Unite la seguente questione di diritto relativa alle modalità di esercizio del diritto di partecipazione all’udienza di riesame del soggetto sottoposto a restrizione della libertà, con riferimento al limite temporale della relativa richiesta, in seguito alla modifica normativa dell’art. 309 c.p.p. ad opera dell’art. 11 della legge n. 47 del 16 aprile 2015; modifica in forza della quale il comma 6 della citata disposizione recita che, con la richiesta di riesame, «l’imputato può chiedere di comparire personalmente», mentre il comma 8-bis, affermata la legittimazione del pubblico ministero richiedente la misura a partecipare all’udienza camerale, prevede che «l’imputato che ne abbia fatto richiesta ai sensi del comma 6 ha diritto di comparire personalmente».

Questa, in particolare, la questione rimessa alle Sezioni Unite: «se, nel procedimento di riesame avverso provvedimenti impositivi di misure cautelari personali, il soggetto sottoposto a misura privativa o limitativa della libertà personale, che intenda esercitare il diritto di comparire personalmente all’udienza camerale ai sensi dell’art. 309, comma 8-bis, c.p.p. deve formularne istanza, personalmente o a mezzo del difensore, nella richiesta di riesame, oppure possa presentare la richiesta anche non contestualmente alla proposizione dell’impugnazione cautelare, ma comunque in tempo utile per consentire di organizzare la tempestiva traduzione, ai fini del regolare svolgimento del procedimento di cui all’art. 309 c.p.p.».

Redazione Giurisprudenza Penale

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