Ne bis in idem: la Corte Costituzionale dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 649 c.p.p. sollevate dal Tribunale di Bergamo
Corte Costituzionale, 24 ottobre 2019 (ud. 18 giugno 2019), sentenza n. 222
Presidente Lattanzi, Relatore Viganò
Come avevamo anticipato, con ordinanza del 27 giugno 2018, il Tribunale di Bergamo aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 649 del codice di procedura penale, per contrasto con l’art. 117 comma I Cost., in relazione all’art. 4 del Protocollo n. 7 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e per contrasto con l’art. 3 Cost., nella parte in cui non prevede l’applicabilità della disciplina del divieto di un secondo giudizio nei confronti di imputato al quale, con riguardo agli stessi fatti, sia già stata irrogata in via definitiva, nell’ambito di un procedimento amministrativo, una sanzione di carattere sostanzialmente penale ai sensi della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e dei relativi Protocolli.
Con sentenza n. 222 del 2019 della Corte Costituzionale, depositata in data odierna, le questioni sono state dichiarate inammissibili, non avendo l’ordinanza di rimessione «chiarito adeguatamente le ragioni per le quali non sarebbero soddisfatte nel caso di specie le condizioni di ammissibilità di un “doppio binario” procedimentale e sanzionatorio per l’omesso versamento di IVA, così come enunciate dalla giurisprudenza europea evocata».