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Carcere a evasori e responsabilità dell’ente per reati tributari: pregi e limiti all’esordio dell’iter di conversione

in Giurisprudenza Penale, 2019, 10 – ISSN 2499-846X

Con doverosa riserva di giudizio all’esito dell’iter di conversione del DL n. 124 del 26 ottobre 2019 (cd. Decreto fiscale), il governo annuncia un pesante inasprimento sanzionatorio per l’illecito penal-tributario, sia nei confronti delle persone fisiche che di quelle giuridiche.

La novità di maggior rilievo della bozza passata in Consiglio dei Ministri è costituita, infatti, dall’imminente introduzione del reato previsto all’art. 2, d.lgs. 74/2000 nell’ambito di quelli che possono determinare la responsabilità delle società ai sensi del d.lgs. 231/2001.

Da tempo atteso, si tratta di un innesto che – anticipando quello ora previsto dalla delega contenuta nella cd. legge di delegazione europea 2018 (l. 4.10.2019, n. 117) in materia di maxi frodi IVA in attuazione della Direttiva 1371/2017 (già scaduta al 6 luglio 2019) da attuarsi entro febbraio 2020 – indubbiamente colma, sia pur solo in parte, un vuoto inspiegabile e sana uno dei (tanti) profili di irragionevolezza insiti nel catalogo dei reati-presupposto che tuttora spazia, ad esempio, dalla mutilazione degli organi genitali femminili ai reati di criminalità organizzata.

Del resto, si tratta di reati fisiologicamente commessi dall’apicale nell’interesse o a vantaggio dell’ente ed il cui carattere doloso ben si coniuga con l’esimente dell’art. 6 d.lgs. 231/2001, se non altro per la specularità tra elusione fraudolenta del modello organizzativo e, ove richiesto, dolo specifico di evasione.

A tacere degli effetti distorsivi della loro mancata inclusione nel d.lgs. 231/2001 che, in giurisprudenza, hanno persino condotto ad enucleare una nuova, quanto invero abnorme, tipologia di confisca, né diretta né per equivalente, ma di denaro e senza vincolo di pertinenzialità (Cass., Sez. Un., 10561/2014 e 31617/2015) al fine di legittimare provvedimenti ablatori nei confronti dell’ente, ove pur non costituisca mero “schermo fittizio” della persona fisica, proprio per prelevare dalle sue casse (e non solo e tanto da quelle, magari insufficienti, del suo amministratore) l’ammontare dell’imposta evasa.

Ma si pensi anche, sul versante dell’ente, alle ormai note forme di contestazione indiretta dei delitti tributari quali reati-fine di quello associativo o presupposto di quello di autoriciclaggio: tanto che, nella prassi, i modelli di organizzazione, gestione e controllo più evoluti già ne mappano i rischi.

Semmai, si tratterà di estendere la responsabilità dell’ente a tutti i reati tributari compatibili con l’imputazione all’ente, a partire da quelli di cui agli art. 3 (di cui appare assurda l’esclusione, al momento), 4, 5, 10 o anche, mutatis mutandis, 11 d.lgs. 74/2000 escludendo quelli commessi nell’interesse esclusivo proprio o di terzi come imposto dall’art. 5 cpv. d.lgs. 231/2001: circostanza empiricamente riscontrabile, ad esempio, per l’emissione di fatture per operazioni inesistenti spesso riferita a società cartiere, costituite ad hoc o comunque fittizie, rispetto alle quali le uniche sanzioni a rivelarsi davvero efficaci potrebbero essere quelle interdittive (oltre alla confisca del profitto del reato, ma solo ove accertato e reperibile).

Oltre a doversi considerare l’introduzione di adeguate sanzioni interdittive (e non solo pecuniarie come quella del provvisorio art. 25-quaterdecies, d.lgs. 231/2001) onde scoraggiare l’attività criminosa (con particolare riguardo all’esclusione da finanziamenti o agevolazioni, alla sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni ovvero al divieto di contrarre con la pubblica amministrazione o di pubblicizzare beni o servizi).

Inoltre, occorrerà coordinare la responsabilità dell’ente ex d.lgs. 231/2001 con quella già prevista dall’art. 7, d.lgs. 269/2003 relativa alle sanzioni amministrative per illecito fiscale commessi dal proprio dipendente, rappresentante o amministratore, onde evitare cumuli sanzionatori in contrasto col ne bis in idem di rinnovata accezione europea.

Sul versante 231, insomma, tutto fa pensare che il decreto approvato in Consiglio dei Ministri miri ad aprire un dibattito di ben altro spessore che magari conduca a un inserimento completo e organico dei delitti tributari tra i reati-presupposto.

Quanto alle persone fisiche, la bozza prevede un sostanziale innalzamento di minimi e/o massimi edittali di reclusione, con l’effetto di allungare termini di prescrizione e soprattutto allontanare la possibilità di benefici ex ante (sospensione condizionale della pena, già limitata ai sensi di quanto previsto dal comma 2-bis dell’art. 12 d.lgs. 74/2000) o ex post (misure alterative alla detenzione): in mancanza di condotte riparatorie, diversamente qualificate come cause di non punibilità o circostanze attenuanti a effetto speciale (artt. 13 e 13-bis, d.lgs. 74/2000), a dispetto dei problemi di sovraffollamento e della sua scarsa capacità rieducativa, la soluzione si prospetta, quindi, il carcere la cui evocazione rischia davvero di non atteggiarsi più a mero slogan.

In particolare, la pena della reclusione per la dichiarazione fraudolenta tramite fatture per operazioni inesistenti (art. 2, d.lgs. 74/2000) salirebbe ora a un minimo di quattro anni e un massimo di otto, rimanendo invece confinata a quella attuale (da un anno e sei mesi a sei anni) ove l’importo degli elementi passivi falsi non superi i centomila euro: soglia mutuata dalla stessa Direttiva 1371/2017

Per la dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, d.lgs. 74/2000) la pena della reclusione risulterebbe invece rideterminata nel minimo a tre anni e nel massimo a otto, appezzandosi nel solo minimo il diverso disvalore del fatto.

Per la dichiarazione infedele (art. 4, d.lgs. 74/2000) la pena andrebbe da due a cinque anni di reclusione ma, soprattutto, ne risulterebbe esteso l’ambito di applicazione in virtù dell’abbassamento delle soglie di rilevanza penale di cui al comma 1, lett. a) e b), rispettivamente da centocinquantamila a centomila euro e da tre a due milioni di euro.

Da due a sei anni, anziché da un anno e sei mesi a quattro come adesso, salirebbe la reclusione per l’omessa dichiarazione (art. 5, d.lgs. 74/2000); da quattro a otto anni andrebbe quella per l’emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8, d.lgs. 74/2000) e, infine, da tre a sette quella per l’occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, d.lgs. 74/2000).

Ulteriori significativi abbassamenti delle soglie in tema di omesso versamento di ritenute (da centocinquantamila a centomila euro) e di IVA (da duecentocinquantamila a centocinquantamila euro). In spregio all’esigenza deflattiva, il cui soddisfacimento verrebbe pertanto lasciato alla “buona volontà” del contribuente che decida di pagare il debito tributario prima dell’aperura del dibattimento giovandosi dell’effetto estintivo dell’art. 13-bis d.lgs. 74/2000, si paventa dunque un’ennesima, per non dire caparbia, scommessa del legislatore sull’efficacia deterrente dello strumento penale che dovrà però fare i conti con i mezzi a disposizione e con l’incognita della riforma della prescrizione che, ove pure in vigore dal 1° gennaio 2020, potrà valere solo per i fatti commessi in data successiva e farà dunque sentire i suoi effetti non subito ma almeno tra diversi anni.

Infine, si estende ai reati tributari, foss’anche in appello nonostante l’eventuale dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione (art. 578-bis c.p.p.), la cd. “confisca allargata” ora prevista, nella forma diretta o per equivalente, all’art. 240-bis c.p. (e il relativo sequestro preventivo) e avente ad oggetto denaro, beni o altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e nondimeno, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi in valore sproporzionato rispetto al reddito dichiarato o alla propria attività economica.

Anche in tal caso, al netto dell’esigenza di un coordinamento con la confisca prevista all’art. 12-bis d.lgs. 74/2000 e soprattutto col relativo sequestro in fase cautelare, l’estensione appare non irragionevole atteso che, come già affermato a chiare lettere dalla stessa Corte Costituzionale (sent. 33/2018), essa trova fondamento solo se riferita a tipologie e modalità di fatti in sé sintomatiche di un illecito arricchimento che trascenda la singola vicenda giudizialmente accertata, così da poter veramente annettere il patrimonio “sproporzionato” e “ingiustificato” di cui l’agente dispone ad una ulteriore attività criminosa rimasta “sommersa”: ciò che sembra potersi ritenere sufficientemente garantito, indipendentemente dai margini di approssimazione insiti in ogni soglia quantitativa, dalle condizioni stabilite nelle lettere da a) a h) del nuovo art. 12-ter d.lgs. 74/2000 (che forse sarebbe stato meglio non introdurre agendo direttamente sul 240-bis c.p., se non altro per evidenti esigenze di coordinamento).

Come citare il contributo in una bibliografia:
D. Piva, Carcere a evasori e responsabilità dell’ente per reati tributari: pregi e limiti all’esordio dell’iter di conversione, in Giurisprudenza Penale Web, 2019, 10