Contravvenzioni in materia di igiene e sicurezza sul lavoro: causa di estinzione ex art. 24 D.Lgs. 758/1994, interesse dell’ente al pagamento in luogo del contravventore, peculato di chi destini risorse al pagamento della sanzione in assenza di provvedimento abilitativo
in Giurisprudenza Penale, 2019, 11 – ISSN 2499-846X
Cassazione Penale, Sez. VI, 11 ottobre 2019 (ud. 3 luglio 2019), n. 41979
Presidente Petruzzellis, Relatore Bassi
Le Massime
- In relazione alle contravvenzioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, l’adempimento alle prescrizioni impartite dall’organo di vigilanza e il pagamento della sanzione amministrativa effettuato, ai sensi del D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758, art. 24, dal legale rappresentante della società fa scattare l’effetto estintivo a favore del contravventore, amministratore o dipendente dell’ente.
- Commette il delitto di peculato il soggetto in posizione apicale che, fornito di qualifica di pubblico ufficiale ed avendo la disponibilità delle risorse economiche della persona giuridica in cui è incardinato, le destini al pagamento della sanzione sul piano amministrativo, teso all’estinzione della contravvenzione ex art. 24 D.Lgs. 758/1994, in assenza di un preesistente provvedimento di natura autorizzativa alla devoluzione delle somme a siffatto scopo (dovendo essere riconosciuta la veste di pubblico ufficiale anche a chi opera in una società per azioni che, qualificabile in termini di società “in house” di ente locale, esplica la propria attività nel rispetto di una normativa pubblicistica e persegue finalità pubbliche seppur con strumenti privatistici).
Il Commento
La pronuncia in commento appare di particolare interesse in quanto le sue argomentazioni intersecano due tematiche di ampio spessore: da un lato, la responsabilità, nel campo civile, amministrativo e penale, della persona giuridica per reati commessi dal dipendente o da soggetto in posizione apicale in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro; dall’altro, la configurabilità del delitto di peculato in capo al soggetto in posizione apicale nell’ambito di una società in house di un ente locale, il quale abbia convogliato risorse facenti capo a tale ente al pagamento di sanzioni amministrative, in assenza di un preesistente provvedimento ricognitivo dell’obbligo giuridico o dell’interesse dell’ente alla destinazione in tal senso di siffatte risorse.
Quanto al primo aspetto, il Collegio rammenta che la normativa in materia di sicurezza e igiene nell’ambiente di lavoro prevede sanzioni amministrative e penali, per illeciti compiuti dalle persone fisiche incardinate nell’ente, siano esse in posizione apicale o dipendenti.
Per le sanzioni amministrative vige il principio di solidarietà passiva ai sensi dell’art. 6 co. 3 e 4 L. 689/1981 tra la persona giuridica datore di lavoro e chi (soggetto apicale o sottoposto) abbia commesso l’illecito nell’esercizio delle proprie funzioni o incombenze: pertanto, l’ente può pagare la sanzione pecuniaria e può poi rivalersi sulla persona fisica che ha realizzato l’illecito.
Per l’illecito penale contravvenzionale, in virtù del principio di responsabilità penale personale posto a fondamento del nostro ordinamento giuridico, sarà assoggettato a pena colui che ha compiuto il reato, e l’ente potrà, al più, andare incontro a responsabilità amministrativa da reato ai sensi del D.Lgs. 231/2001 nel caso previsto dall’art. 25 septies, per omicidio o lesioni gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Inoltre, l’ente persona giuridica, salvo che si tratti dello Stato, delle Regioni e degli enti locali, potrà essere chiamato a pagare la sanzione pecuniaria (multa o ammenda) inflitta al soggetto agente, ai sensi dell’art. 197 c.p., quando il reato costituisca violazione degli obblighi inerenti alla qualità rivestita dal colpevole ovvero commesso nell’interesse dell’ente, ricorrendo l’ulteriore presupposto dell’insolvibilità del condannato.
A tali responsabilità può riconnettersi quella civile ex art. 2049 c.c. del datore di lavoro per i danni cagionati dai propri dipendenti nell’esercizio delle incombenze a cui sono adibiti. Presupposto è che tra il fatto dannoso e le mansioni esercitate, sussista un rapporto di occasionalità necessaria, che si instaura nel momento in cui il danno è arrecato dal dipendente nell’espletamento delle proprie mansioni, restando la responsabilità civile della persona giuridica esclusa nel solo caso in cui il dipendente commetta un illecito per finalità di carattere personale sostituite a quelle dell’ente di appartenenza e in contrasto con queste ultime (cfr. Cass., sez. VI, 4 giugno 2015, n. 44760, Rv. 265356).
Focalizzando l’attenzione sui reati disciplinati dalla normativa in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, va subito detto che è prevista una causa di estinzione del reato che trova quali requisiti la rimozione della condizione illecita rinvenuta dagli organi ispettivi mediante l’ottemperanza tempestiva alle prescrizioni impartite, e il pagamento in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni indicato dall’art. 21 co. 2, D.Lgs. 758/1994, di una somma di denaro pari al quarto del massimo dell’ammenda stabilita per la contravvenzione commessa.
La giurisprudenza ha chiarito che l’ente è legittimato a pagare, in luogo del contravventore ed evidentemente a suo favore, l’importo della sanzione in sede amministrativa, in ossequio alla primaria esigenza, che costituisce la ratio della causa di estinzione suddetta, di rimuovere la condizione di illegalità e ricreare nel contesto lavorativo i requisiti di sicurezza voluti dal legislatore (cfr. Cass. sez. III, 17 febbraio 2017, n. 29238, Rv. 270148; Cass. sez. III, 15 febbraio 2012, n. 18914, Rv. 252394).
Ciò premesso quanto alla astratta possibilità per l’ente di pagare l’importo in sede amministrativa, occorre in concreto che l’impiego di risorse economiche della persona giuridica a detto fine trovi il proprio fondamento nella adozione di un atto formale dell’ente che deliberi l’uscita di cassa nel rispetto delle regole interne (statuto o regolamento interno).
Nel caso in cui colui che si occupa del maneggio di risorse economiche della persona giuridica le destini al pagamento delle sanzioni senza che sia stato adottato un provvedimento formale da parte dell’organo d’amministrazione, previa verifica dell’esistenza di norme interne legittimanti la fuoriuscita di cassa e di uno specifico interesse della società alla pronta estinzione degli illeciti, si configura il delitto di peculato, considerato che nella condotta appropriativa rientra anche la distrazione del denaro, vale a dire la consacrazione ad un fine diverso da quello originariamente impresso alla res (cfr. Cass. sez. VI, n. 25258 del 04 giugno 2014, Rv. 260070).
Tale ragionamento resta integro anche nel caso in cui il soggetto agente faccia parte della componente direttiva di una società in house riconducibile ad un ente locale, in quanto la società in house, per gli specifici caratteri che possiede, opera quale articolazione organicistica dell’ente pubblico e pertanto, sul piano teleologico, persegue finalità pubbliche non incompatibili con la ontologica veste privatistica, sicché colui che rivesta in tale società una posizione apicale con poteri deliberativi riveste la qualifica di pubblico ufficiale e non sfugge alle maglie operative dell’art. 314 c.p.
Come citare il contributo in una bibliografia:
F. Lombardi, Contravvenzioni in materia di igiene e sicurezza sul lavoro: causa di estinzione ex art. 24 D.Lgs. 758/1994, interesse dell’ente al pagamento in luogo del contravventore, peculato di chi destini risorse al pagamento della sanzione in assenza di provvedimento abilitativo, in Giurisprudenza Penale Web, 2019, 11