Sullo stabile asservimento del pubblico ufficiale attraverso l’impegno a compiere atti formalmente legittimi ma diretti a realizzare l’interesse del privato
Cassazione Penale, Sez. VI, 6 novembre 2019 (ud. 19 settembre 2019), n. 45184
Presidente Di Stefano, Relatore Villoni
In tema di reati contro la pubblica amministrazione, con la pronuncia allegata la Cassazione è tornata a pronunciarsi sul rapporto tra corruzione per l’esercizio della funzione (art. 318 c.p.) e corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 319 c.p.) a seguito delle modifiche apportate alle disposizioni dalla cd. Legge Severino (Legge 6 novembre 2012, n. 190).
I giudici di legittimità si sono uniformati all’orientamento giurisprudenziale – già affermato da Cass. Pen., Sez. VI, n. 4486/2019 – secondo cui «lo stabile asservimento del pubblico ufficiale ad interessi personali di terzi, realizzato attraverso l’impegno permanente compiere od omettere una serie indeterminata di atti ricollegabili alla funzione esercitata, integra il reato di cui all’art. 318 cod. pen. e non il più grave reato di corruzione propria di cui all’art. 319 cod. pen., salvo che la messa a disposizione della funzione abbia prodotto il compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio».
Nell’affermare tale principio, la Corte si è posta in consapevole contrasto con altra pronuncia (Cass. Pen, Sez. VI, 29267/2018) secondo cui, al contrario, «configura il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio – e non il più lieve reato di corruzione per l’esercizio della funzione, di cui all’art. 318 cod. pen. – lo stabile asservimento del pubblico ufficiale ad interessi personali di terzi, che si traduca in atti che, pur formalmente legittimi, in quanto discrezionali e non rigorosamente predeterminati, si conformano all’obiettivo di realizzare l’interesse del privato nel contesto di una logica globalmente orientata alla realizzazione di interessi diversi da quelli istituzionali».
La prima delle due opzioni interpretative è l’unica – ad avviso del collegio – che possa dirsi «rispettosa sia del principio di tassatività delle fattispecie incriminatrici sia di una corretta ripartizione dell’ambito di applicazione degli odierni artt. 318 e 319 cod. pen.» con la conseguenza che se il pubblico ufficiale «non ha commesso atti formalmente contrari ai doveri d’ufficio, non può che configurarsi esclusivamente il reato di cui all’art. 318 cod. pen.».