Condanna (a pena detentiva temporanea) per i reati di cui agli artt. 630 c. 2 e 289-bis c.p. e divieto di concessione dei benefici se non dopo aver effettivamente espiato almeno due terzi della pena irrogata: dichiarata l’illegittimità costituzionale parziale dell’art. 58-quater c. 4 O.P.
Corte Costituzionale, sentenza n. 229 del 2019
Presidente Lattanzi, Relatore Viganò
Come avevamo anticipato, con ordinanza del 14 maggio 2019, il Magistrato di sorveglianza di Milano – ma analoga questione era stata sollevata anche dal Magistrato di sorveglianza di Padova – aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 58-quater c. 4 O.P. nella parte in cui prevede che i condannati a pena detentiva temporanea per il delitto di cui all’art. 630 c. 2 c.p. che abbiano cagionato la morte del sequestrato non sono ammessi ad alcuno dei benefici indicati nel comma 1 dell’art. 4-bis O.P. se non abbiano effettivamente espiato almeno due terzi della pena irrogata.
La Corte Costituzionale, riuniti i giudizi, ha ritenuto le questioni fondate e ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 58-quater comma 4 O.P. nella parte in cui si applica ai condannati a pena detentiva temporanea per il delitto di cui all’art. 630 del codice penale che abbiano cagionato la morte del sequestrato nonché, in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, nella parte in cui si applica ai condannati a pena detentiva temporanea per il delitto di cui all’art. 289-bis cod. pen. che abbiano cagionato la morte del sequestrato.