Sul termine di 24 ore per proporre reclamo contro i provvedimenti emessi in materia di permessi premio: sollevata questione di legittimità costituzionale
Cassazione Penale, Prima Sezione, 13 novembre 2019 (ud. 30 ottobre 2019), n. 45976
Presidente Di Tomassi, Relatore Santalucia
In tema di reclamo contro i provvedimenti emessi in materia di permessi premio di cui agli artt. 30-bis e 30-ter O.P., segnaliamo ai lettori l’ordinanza con cui la prima sezione penale della Corte di Cassazione ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 30-bis comma 3 (ai sensi del quale «il provvedimento è comunicato immediatamente, senza formalità, anche a mezzo del telegrafo o del telefono, al pubblico ministero e all’interessato, i quali, entro ventiquattro ore dalla comunicazione, possono proporre reclamo, se il provvedimento è stato emesso dal magistrato di sorveglianza, alla sezione di sorveglianza, o, se il provvedimento è stato emesso da altro organo giudiziario, alla corte di appello») in relazione all’art. 30-ter comma 7 O.P. (ai sensi del quale «il provvedimento relativo ai permessi premio è soggetto a reclamo al tribunale di sorveglianza, secondo le procedure di cui all’art. 30-bis») nella parte in cui prevede che il termine per proporre reclamo avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza in tema di permesso premio sia pari a 24 ore.