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Brevi note in tema di costituzione di parte civile nell’ambito di procedimenti per manipolazione del mercato e false comunicazioni sociali

in Giurisprudenza Penale, 2019, 11 – ISSN 2499-846X

di Caterina Fatta e Giovanni Morgese

Tribunale di Milano, Sezione X Penale, ordinanza 17 ottobre 2019

L’ordinanza in commento offre lo spunto per una riflessione su una serie di principi in materia di costituzione di parte civile nell’ambito di procedimenti per reati finanziari e societari, segnatamente per manipolazione del mercato e false comunicazioni sociali.

La vicenda all’esame dei giudici milanesi riguarda il profit warning, con il quale una società quotata avrebbe diffuso notizie false circa la propria situazione patrimoniale, comunicando al mercato minori perdite subite rispetto alla loro reale dimensione. Il procedimento penale nell’ambito del quale è stata adottata l’ordinanza in esame vede, a vario titolo, imputati gli ex vertici della società per i delitti di aggiotaggio informativo (art. 185 TUF) e di falso in bilancio (art. 2622 c.c.); fatti, in relazione ai quali l’ente è chiamato a rispondere dell’illecito amministrativo di cui all’art. 25 sexies d.lgs. n. 231/2001.

Nel corso dell’udienza preliminare ed in sede di atti introduttivi al dibattimento, alcuni enti ed associazioni rappresentativi di interessi diffusi, nonché numerosi azionisti (oltre 770), in ipotesi lesi dai reati oggetto d’imputazione, hanno depositato dichiarazioni di costituzione di parte civile nei confronti di tutti gli imputati (e qualcuno anche nei confronti dell’ente imputato ai sensi del d.lgs. 231/2001). Ebbene, con un provvedimento destinato ad imporsi come punto di riferimento nel panorama della giurisprudenza di merito in materia, il Tribunale di Milano ha escluso le costituzioni di parte civile di oltre 600 azionisti e ha dichiarato inammissibili quelle depositate dagli enti esponenziali e dalle associazioni rappresentative di interessi diffusi (nel caso di specie: Codacons, Confconsumatori, Associazione Codici Onlus e Siti – Sindacato italiano per la tutela dell’investimento e del risparmio).

In questa sede, si ripercorreranno le principali ragioni giuridiche sottese a quel provvedimento, anticipando sin d’ora che alcune di esse erano già state evidenziate dalla sesta sezione civile del Tribunale di Milano, per giunta nell’ambito di un contenzioso promosso, proprio nei confronti di quella società quotata, da alcuni investitori istituzionali.

Come citare il contributo in una bibliografia:
C. Fatta – G. Morgese, Brevi note in tema di costituzione di parte civile nell’ambito di procedimenti per manipolazione del mercato e false comunicazioni sociali, in Giurisprudenza Penale, 2019, 11